Regolamento 4 aprile 2019, n. 15/R
Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e dell’articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 aprile 2019
SEZIONE II
Partecipazione e informazione
Art. 9
Forme di partecipazione (art. 3 l.r. 1/2015 )
1. Nel corso del processo di elaborazione e approvazione, i piani e programmi sono soggetti, oltre al confronto e alla concertazione di cui all’ articolo 3 della l.r. 1/2015 , alle forme di partecipazione previste dalla normativa vigente e individuate dal dirigente responsabile, nei tempi, effetti e procedure nel rispetto della medesima normativa.
2. Per i piani e programmi soggetti a VAS la partecipazione , per i contenuti rilevanti ai fini della VAS, avviene con le modalità stabilite dalla l.r. 10/2010 e si svolge contemporaneamente ad eventuali altre forme di partecipazione per gli altri contenuti del piano.
3. Per i piani e programmi approvati con le procedure della l.r. 65/2014 si osservano le disposizioni della medesima l.r. 65/2014 e del regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione).
Art. 10
Modalità di informazione (artt. 3 e 20 l.r. 1/2015 )
1. Per i piani o programmi regionali, il deposito effettuato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 e dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 avviene contestualmente mediante la pubblicazione sui siti istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2. A seguito dell’approvazione dei piani e i programmi regionali, è pubblicato il relativo avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT). I piani e programmi regionali approvati sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.