Regolamento 4 aprile 2019, n. 15/R
Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e dell’articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 aprile 2019
SEZIONE I
Processo di formazione del piano o programma
Art. 8
Formazione dei documenti di piano o programma (artt. 3, 4 e 20 l.r. 1/2015 )
1. Il processo di formazione del piano o programma si articola nelle seguenti fasi:
a) approvazione da parte della Giunta regionale dell’informativa preliminare di piano o programma ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto e trasmissione al Consiglio regionale;
b) esame da parte del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione (NURV) e del Comitato di Direzione della proposta di piano o programma;
c) partecipazione ai sensi dell’articolo 9 sulla proposta di piano o programma;
d) deliberazione da parte della Giunta regionale della proposta finale di piano o programma.
2. Nei casi in cui il piano o programma sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS, il confronto o la concertazione ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 1/2015 possono svolgersi contemporaneamente alle consultazioni di cui agli articoli 22 e 25 della l.r. 10/2010 .
3. La proposta finale di piano o programma di cui alla lettera c) del comma 1 è predisposta al termine dei processi di partecipazione, concertazione e consultazione previsti dalla normativa vigente, ed è accompagnata dalla proposta di dichiarazione di sintesi nei casi in cui sia effettuata la VAS.
4. Sono avviati contemporaneamente i seguenti adempimenti:
a) procedura per la fase preliminare di cui all’ articolo 23 della l.r. 10/2010 per i piani o programmi soggetti a VAS;
b) informativa al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto;
c) avvio del procedimento di cui all’ articolo 17 della l.r. 65/2014 per i piani o programmi regionali soggetti alle procedure della medesima l.r. 65/2014 .
6. Quando il piano o programma è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, la procedura di verifica disciplinata dall’articolo 22 della l.r. 10/2010 e l'avvio del procedimento di cui all’articolo 17 della l.r. 65/2014 possono essere avviati dopo l'informativa al Consiglio regionale effettuata ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto e di tale adempimento si dà atto nella medesima informativa al Consiglio regionale.
7. I piani e programmi su cui, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto, è attivato il confronto di cui all’articolo 3 della l.r. 1/2015 , danno conto dello svolgimento e degli esiti del confronto stesso, con particolare riferimento agli indirizzi espressi dal Consiglio.
8. La relazione tecnica del responsabile del procedimento prevista dal comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 65/2014 , per i piani e programmi regionali:
a) dà atto della correttezza del procedimento di formazione del piano o programma e dà indicazioni sugli esiti dell’avvio del procedimento;
b) non presenta i contenuti delle lettere b) e d) del medesimo comma 2 dell’articolo 18;
c) nei casi di piani e programmi non localizzativi di cui al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 65/2014 , l’evidenziazione e la certificazione dei profili di coerenza esterna concerne gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore regionali;
d) per quanto di interesse e competenza, evidenzia e certifica il rispetto delle seguenti parti della l.r. 65/2014 :
1) del titolo I, capo I sui principi generali;
2) del titolo IV, capo III sul territorio rurale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.