Regolamento 4 aprile 2019, n. 15/R
Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e dell’articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 aprile 2019
Art. 5
Valutazione di coerenza e verifica di conformità (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015 )
1. La valutazione di coerenza di un piano o programma riguarda l’analisi della coerenza tra:
a) le strategie e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale quali il programma regionale di sviluppo ed il piano regionale di indirizzo territoriale (PIT); tale analisi viene denominata di coerenza esterna verticale;
b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli altri atti regionali di programmazione settoriale; tale analisi viene denominata di coerenza esterna orizzontale;
c) gli scenari, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici; tale analisi viene denominata di coerenza interna verticale;
d) gli obiettivi specifici, azioni e risultati attesi del piano o programma tale analisi viene denominata di coerenza interna orizzontale.
2. Per gli atti di programmazione regionali per i quali la legge regionale prevede l’approvazione con le procedure di cui alla l.r. 65/2014 , è effettuata altresì la verifica di conformità degli atti stessi alle disposizioni dello Statuto del territorio contenute nel piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.