Regolamento 4 aprile 2019, n. 15/R
Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e dell’articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 aprile 2019
Art. 4
Valutazione (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015 )
1. Il piano o il programma contiene gli elementi di valutazione e di analisi che evidenziano:
a) le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la verifica di conformità di cui all’articolo 5;
b) la valutazione degli effetti attesi di cui all’articolo 7;
c) la fattibilità finanziaria di cui all’articolo 6;
d) gli elementi di riferimento per lo svolgimento del monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 7.
2. Nei casi in cui il piano o programma sia soggetto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della l.r. 10/2010 , la valutazione degli aspetti rilevanti per l’ambiente è effettuata con le modalità della l.r. 10/2010 . Per gli aspetti non considerati nell’ambito della VAS si rinvia al modello analitico di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.