Regolamento 22 marzo 2019, n. 14/R
Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2019
Art. 4
Inserimento dell'art. 25 quater del d.p.g.r. 11/R/2009
1. Dopo l'articolo 25 ter del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:
“
Art. 25 quater Requisiti e modalità di rilascio dell'accreditamento e del livello tariffario differenziato degli stabilimenti termali (Art. 47 terdecies, comma 3 e art. 49, comma 1, lett. l septies della LR38/2004)
1. L’accreditamento degli stabilimenti termali, di cui all’
articolo 47 duodecies della l.r. 38/2004 , è subordinato all’accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali individuati nell’Allegato H quater al presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio dell’accreditamento di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato H ter al presente regolamento. L’accreditamento è richiesto al Settore della Giunta regionale competente in materia di acque termali, che con decreto approva la modulistica per la richiesta di accreditamento.
3. L’Allegato H quinquies al presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato di cui all'
articolo 47 terdecies, comma 3, della l.r. 38/2004 . Con decreto del competente Settore della Giunta Regionale è approvata la modulistica per la richiesta di attribuzione del livello tariffario differenziato, ivi compreso il questionario per l’autovalutazione del medesimo livello.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.