Regolamento 22 marzo 2019, n. 14/R
Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2019
Art. 3
Inserimento dell'art. 25 ter del d.p.g.r. 11/R/2009
1. Dopo l'articolo 25 bis del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:
“
Art. 25 ter Requisiti autorizzativi e modalità di rilascio delle autorizzazioni all'apertura di stabilimenti termali (Art. 49, comma 1, lett. l bis, l ter e l quater della LR38/2004)
1. Il rilascio delle autorizzazioni all’apertura e all’esercizio degli stabilimenti termali è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e specifico per determinati cicli di cure individuati nell’Allegato H bis al presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato H ter al presente regolamento. Con decreto del competente Settore della Giunta Regionale è approvata la modulistica per la richiesta delle autorizzazioni di cui al comma 1.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.