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Regolamento 22 marzo 2019, n. 14/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2019

Art. 2
1. Dopo l'articolo 25 del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:
Art. 25 bis Trattamento delle acque termali (Art. 49, comma 1, lett. l quinquies della LR38/2004)
1- Il trattamento dell’acqua termale che ricircola nelle acque delle piscine termali ai sensi dell’
art. 47 ter della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
“Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali” deve avvenire attraverso le seguenti modalità utilizzabili anche in modo congiunto:
a) trattamento delle acque con idoneo mezzo filtrante, che risulti lavabile, anche in contro lavaggio, e sanificabile. Nell’ambito delle operazioni di contro lavaggio e sanificazione dei filtri è consentito l’uso di idonee sostanze chimiche aventi finalità di coadiuvanti di processo e di disinfezione;
b) irraggiamento delle acque a mezzo raggi UV di adeguata potenza in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche e chimiche delle acque, nonché della portata degli impianti;
c) altre modalità di trattamento fisico che garantisca il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque alla captazione e l’assenza di modifiche della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà.
2. Il trattamento delle acque deve essere oggetto di un sistema di verifica dell’efficacia del trattamento con particolare riferimento al mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque alla captazione e di verifica di assenza di modifiche della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà terapeutiche, da svilupparsi nell’ambito delle procedure di autocontrollo di cui all’
art. 47 quinquies della l.r. 38/2004
.
3. È consentito il riscaldamento o raffreddamento dell’acqua termale nell’ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche.
4. Nelle piscine termali in cui è presente il trattamento delle acque termali lo svuotamento periodico della vasca previsto dall'art. 47 ter, comma 1, lettera h), può essere anche parziale negli invasi naturali, fatto salvo il rispetto della frequenza mensile e la verifica dell’adeguatezza delle operazioni di sanificazione.”
5. La valutazione del mantenimento della composizione delle acque in quei
componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche è effettuata sulla base di tolleranze di
concentrazione la cui entità è proporzionale alla medesima concentrazione. Con decreto
dirigenziale sono individuate le tolleranze da utilizzare per la valutazione sopra indicata.
6. Gli stabilimenti termali possono informare gli utenti della struttura in merito all’effettuazione del trattamento dell’acqua termale, eventualmente anche mettendo a disposizione dell’utenza l’esito dei controlli analitici sulle acque termali effettuati dagli Organi di vigilanza.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.