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Regolamento 30 gennaio 2019, n. 6/R

Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento e tirocini non curriculari. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 30 gennaio 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 15 novembre 2018;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 novembre 2018, n. 1273;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 gennaio 2019;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2019, n. 62;


Considerato quanto segue:


1. in materia di sistema regionale delle competenze è necessario:


a) inserire una disposizione specifica sul repertorio della formazione regolamentata, nel quale sono descritti i percorsi formativi disciplinati da normative statali, da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni o da normative regionali, per definire le modalità con le quali tali discipline sono recepite a livello regionale;


b) individuare il centro per l'impiego quale unico soggetto titolato in Regione Toscana ad erogare i servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell' articolo 4, commi 58 e 68, Sito esternodella legge 28 giugno 2012, n. 92 ), modificando il testo vigente nella parte in cui prevede altri soggetti, oltre al centro per l'impiego;


c) modificare la composizione delle commissioni di esame nominate dalla Regione per il rilascio del certificato di competenze al fine di aumentare il numero di componenti da due a tre, a garanzia della procedura stessa;


2. in materia di accreditamento è necessario:


a) eliminare la tipologia di accreditamento per i servizi di individuazione e validazione delle competenze in quanto, a seguito delle modifiche indicate al punto 1, lettera b), i soggetti titolati ad erogare tali servizi sono solo i centri per l'impiego, che già la vigente normativa regionale esclude dall'accreditamento;


b) prevedere tempi maggiori per concludere l'istruttoria relativa ad alcune variazioni significative, intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento, che eventualmente l'organismo formativo dovesse comunicare alla struttura regionale competente in quanto si tratta di un procedimento complesso anche per l'eventuale coinvolgimento di altre strutture regionali o di enti terzi;


3. in materia di tirocini non curriculari è necessario:


a) attuare una revisione complessiva del regolamento, in coerenza con le linee guida in materia di tirocini non curriculari approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017, tenendo conto dell'esperienza maturata dalla Regione Toscana a partire dalla sperimentazione della "Carta dei tirocini e stage di qualità";


b) dare attuazione all'articolo 32, comma 4 bis, lettere g) e g bis) della l.r. 32/2002 , che è stato modificato dalla legge regionale 16 aprile 2018, n. 28 (Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r. 32 /2002 ), che rinvia al regolamento la definizione delle modalità di informazione, monitoraggio e controllo e le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili relative all'attivazione e allo svolgimento del tirocinio;


c) introdurre uno specifico sistema informativo al fine di dematerializzare e semplificare il procedimento per la predisposizione e trasmissione dei documenti necessari per l'attivazione e lo svolgimento del tirocinio, rendendone più omogenea la compilazione, e al fine di descrivere nel progetto formativo gli obiettivi e le attività secondo gli standard dei repertori regionali;


d) agevolare e facilitare, anche attraverso il sistema informativo, le attività regionali di monitoraggio e di controllo e la collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro;


4. è opportuno stabilire una norma transitoria per disciplinare i casi in cui trovano applicazione alcune disposizioni della normativa vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento;


5. di accogliere la raccomandazione espressa nel parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


Si approva il presente regolamento:

Art. 1
Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è aggiunta la seguente: "
b bis) dell'attivazione e dello svolgimento dei tirocini non curriculari
.".
Art. 2
Descrizione, validazione e certificazione delle competenze. Modifiche all’articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nella rubrica dell'articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: "
in esito alle attività formative
".
2. Il comma 2 dell'articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
"
2. I procedimenti indicati al comma 1 sono realizzati dai centri per l'impiego.
".
3. Al comma 3 dell'articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole "
I processi di descrizione
" sono sostituite dalle seguenti: "
I procedimenti di individuazione
".
Art. 3
Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze. Sostituzione del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
"
Capo I Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze
Sezione I Principi generali
Art. 66 Caratteristiche del sistema regionale delle competenze
1. Il sistema regionale delle competenze è l'insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a individuare, validare e certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli standard definiti ai sensi del comma 1 sono il riferimento per:
a) la programmazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché di quelli relativi all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
b) la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi descritti nel repertorio della formazione regolamentata, di cui all'articolo 66 ter, e in quello delle figure professionali, di cui all’articolo 66 quater;
c) le procedure e gli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.
Art. 66 bis Libretto formativo del cittadino
1. Il libretto formativo del cittadino è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto, quale base dati per il “fascicolo elettronico del lavoratore” di cui agli articoli 14 e 15
Sito esternodel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
).
2. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo.
Art. 66 ter Repertorio regionale della formazione regolamentata
1. Il repertorio regionale della formazione regolamentata descrive i percorsi formativi per l'esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali
o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed è aggiornato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per la realizzazione degli interventi formativi di cui al comma 1, la Giunta regionale attua le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione per definire, di volta in volta:
a) gli standard formativi per la progettazione ed erogazione dei percorsi;
b) la tipologia di attestazione finale;
c) le modalità per lo svolgimento dell'esame finale in esito al percorso formativo, se la normativa lo prevede, e la composizione della relativa commissione regionale.
3. I candidati possono accedere direttamente all'esame, senza la frequenza del percorso formativo, se tale possibilità di accesso è prevista dalla normativa di riferimento e comunque nel limite massimo di posti disponibili stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
4. Qualora il numero delle richieste di accesso diretto all'esame finale sia superiore a quello dei posti disponibili, la Regione può organizzare, anche promuovendo accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, sessioni specifiche di esame per le quali può chiedere ai candidati un contributo alle spese di organizzazione nell'importo massimo stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite:
1) le modalità per l'accesso diretto all'esame di cui al comma 3 e il numero massimo di candidati esterni;
2) le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle sessioni di esame di cui al comma 4 e l'importo massimo del contributo da parte dei candidati.
6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le indennità dei componenti delle commissioni di esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, tenendo conto del livello europeo di qualificazione e del numero di candidati.
7. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4 sono sostenuti:
a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo, qualora l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo e candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi del comma 3;
b) dalla Regione, per le sessioni di esame organizzate ai sensi del comma 4.
Sezione II Repertorio regionale delle figure professionali. Riconoscimento e certificazione delle competenze.
Art. 66 quater Repertorio regionale delle figure professionali
1. Il repertorio regionale delle figure professionali contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla
legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
(Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”) ed è aggiornato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, unità di competenze, intese come insieme di conoscenze e capacità, e descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell’attività.
3. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini
statistici e a quelli di descrizione realizzati nell’ambito di altri sistemi e repertori descrittivi.
4. Le figure professionali e le unità di competenze costituiscono il riferimento minimo in termini di
standard professionali per la definizione delle qualifiche professionali regionali.
5. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 4, sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) in coerenza con il quadro europeo e nazionale delle qualifiche per l’apprendimento permanente e con gli standard professionali contenuti nell’atlante del lavoro delle qualificazioni di cui al decreto 8 gennaio 2018 ("Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al
Sito esternodecreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
).
6. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio e a tal fine può avvalersi del supporto di esperti di settore, individuati dallo stesso dirigente, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 66 decies, comma 5, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 23 e 24
della l.r. 32/2002
.
7. Agli esperti indicati al comma 6 non spettano indennità né rimborsi spese.
Art. 66 quinquies Procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze
1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:
a) individuazione e validazione delle competenze;
b) dichiarazione degli apprendimenti;
c) certificazione delle competenze.
2. Le attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, sono precedute da servizi di accoglienza, informazione e orientamento.
3. Per i procedimenti di cui al comma 1, lettere a) e c) può essere previsto un contributo, da parte dei soggetti interessati, entro i limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 66 sexies Individuazione e validazione delle competenze
1. Il procedimento di individuazione e validazione delle competenze è avviato dal centro per l’impiego competente su istanza dell’interessato ed è finalizzato al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale.
2. Il procedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei livelli essenziali e degli standard definiti dal
Sito esternodecreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
(Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68,
Sito esternodella legge 28 giugno 2012, n. 92
), si realizza attraverso:
a) l’individuazione delle competenze, finalizzata a ricostruire e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito attraverso il documento di supporto alla messa in trasparenza, di cui all'articolo 66 septies, comma 2;
b) la validazione delle competenze, che consente al soggetto interessato di ottenere il riconoscimento delle competenze individuate attraverso il rilascio del documento di validazione, di cui all’articolo 66 septies, comma 3, sulla base del documento di cui alla lettera a), di altra documentazione presentata dal soggetto interessato e di un colloquio di valutazione tecnica.
3. Il centro per l’impiego, per l'erogazione dei servizi, di cui al comma 2, nomina il responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze e si avvale del
supporto delle seguenti figure professionali:
a) per l'individuazione delle competenze, di operatori qualificati a svolgere la funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, che hanno i requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
b) per la validazione delle competenze, di un operatore qualificato a svolgere la funzione di
pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti procedurali e metodologici, inserito nell’elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui all'articolo 66 decies, comma 7, e di un operatore qualificato a svolgere la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, inserito nell'elenco degli esperti di settore di cui all'articolo 66 decies, comma 5.
4. L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) promuove accordi con l’Ufficio scolastico regionale affinché i centri provinciali per l’educazione degli adulti supportino i centri per l’impiego nell’erogazione dei servizi di cui al presente articolo.
5. L'ARTI può altresì promuovere accordi di collaborazione con gli enti bilaterali per supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai processi di individuazione e validazione delle competenze dei lavoratori dei settori economici di interesse degli stessi enti bilaterali.
Art. 66 septies Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze.
1. L'esito del procedimento di individuazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi:
a) anagrafica del richiedente;
b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte;
c) competenze che possono essere oggetto di validazione e relative evidenze a supporto;
d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.
2. La registrazione di cui al comma 1 ha valore di documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 13/2013
.
3. L'esito del procedimento di validazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi:
a) caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
b) unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
c) modalità di valutazione;
d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.
4. Al soggetto interessato è rilasciato un documento di validazione per accedere alla procedura di certificazione. Il documento di validazione riporta, oltre agli elementi registrati sul libretto formativo ai sensi del comma 3, gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall'
Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 13/2013
.
Art. 66 octies Dichiarazione degli apprendimenti
1. Gli organismi formativi accreditati, su richiesta dell'interessato, rilasciano la dichiarazione degli apprendimenti a seguito di:
a) percorsi di formazione formale per i quali non è prevista l’attivazione di un processo di certificazione;
b) percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o di certificato di competenze, se il percorso non si conclude con il rilascio della certificazione prevista, ivi compresi i casi di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.
2. La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l’ingresso in altri percorsi formativi.
Art. 66 nonies Certificazione delle competenze
1. Il procedimento di certificazione delle competenze è finalizzato al riconoscimento formale delle competenze già validate ai sensi dell'articolo 66 sexies o di quelle acquisite dalla persona al termine del percorso formativo ed è attivato, rispettivamente, su richiesta del soggetto interessato o dell'organismo formativo a conclusione del percorso formativo.
2. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude con un esame, che comprende almeno una prova prestazionale e un colloquio tecnico davanti alla commissione di cui all'articolo 66 decies, per il rilascio da parte della Regione di uno dei seguenti certificati:
a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso delle conoscenze e abilità di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute in una o più figure professionali.
3. Se la qualifica è conseguita in esito ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'
articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002
, le prove di valutazione finale si articolano secondo le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione stabiliti dalla disciplina statale in materia.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale definisce con deliberazione appositi standard per la realizzazione dell’esame di certificazione delle competenze con riferimento:
a) alla valutazione delle unità di competenze;
b) al rispetto delle regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;
c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.
5. Per la certificazione che fa seguito al percorso di individuazione e validazione delle competenze, la deliberazione di cui al comma 4 definisce anche:
a) il numero massimo di candidati esterni che possono accedere all'esame previsto in esito ad un percorso formativo;
b) le modalità per la realizzazione e svolgimento di specifiche sessioni di esame che la Regione può organizzare, anche attraverso specifici accordi con l’Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, per i soggetti che non possono accedere all'esame ai sensi della lettera a), richiedendo agli stessi un contributo alle spese di organizzazione nell'importo massimo stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 66 ter, comma 5.
Art. 66 decies Commissione d'esame per la certificazione delle competenze
1. Il dirigente della competente struttura regionale nomina la commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze.
2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta
da:
a) un presidente;
b) due componenti iscritti nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;
c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.
3. Per il rilascio del certificato di competenze, la commissione è composta da:
a) un presidente;
b) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;
c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.
4. I presidenti delle commissioni, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) sono individuati dal dirigente della struttura regionale competente tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. I presidenti possono altresì essere individuati tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non più di cinque anni, oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, individuati ai sensi del comma 7.
5. I componenti di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) sono individuati dal dirigente della struttura regionale competente, in base al settore economico e alla figura professionale cui il certificato fa riferimento fra gli iscritti nell'elenco degli esperti di settore, istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Per l'accesso a tale elenco è necessaria l'esperienza maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente, negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.
6. Nel caso di mancanza di disponibilità di nominativi iscritti negli elenchi di cui al comma 5, la designazione degli esperti è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
7. I componenti di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c) sono individuati tra gli iscritti nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze istituito con modalità stabilite
con deliberazione della Giunta regionale e sono designati dai seguenti soggetti:
a) dall'organismo formativo, se la commissione d'esame è nominata in esito ad un percorso formativo;
b) dal dirigente della struttura regionale competente, se la commissione d'esame è nominata per le specifiche sessioni di esame di cui all'articolo 66 nonies, comma 5, lettera b).
8. Nel caso di motivata impossibilità da parte dell'organismo formativo a designare l'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze ai sensi del comma 7, lettera a), l'organismo formativo individua il componente della commissione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.
9. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c):
a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione o di coordinamento nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;
b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di individuazione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell'articolo 66 nonies.
10. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.
11. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
12. Nel caso in cui l'esame a conclusione del percorso formativo sia sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni, ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera a), i candidati esterni sono esaminati dalla medesima commissione che esamina i candidati in esito al percorso formativo.
Art. 66 undecies Oneri per lo svolgimento dell’esame
1. L’indennità da corrispondere ai componenti della commissione d’esame di cui all'articolo 66 decies è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) numero dei candidati;
b) numero di unità di competenze da certificare;
c) livello della qualifica.
2. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 66 decies sono sostenuti:
a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo o candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi dell’articolo 66 nonies, comma 5, lettera a);
b) dalla Regione per le sessioni di esame organizzate ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera b).
Sezione III Dichiarazione di equipollenza
Art. 66 duodecies Dichiarazione di equipollenza
1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’
Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 13/2013
, i titoli rilasciati da altre regioni nell’ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del
dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale.
2. In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento.
3. Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l’equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.
".
Art. 4
Soggetti non tenuti all'accreditamento. Modifiche all’articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunta la seguente:
"
g bis) gli istituti scolastici e i centri provinciali per l’educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze.
".
Art. 5
Regimi particolari di accreditamento. Modifiche all’articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 2 dell’articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: "
e dei soggetti accreditati per i servizi di descrizione e validazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 70 bis, comma 1
".
Art. 6
Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione. Abrogazione dell’articolo 70 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L'articolo 70 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.
Art. 7
Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale. Modifiche all’articolo 71 ter del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 71 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:
c bis) rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali;
”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
"
1 bis. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non
sono in regola con quanto previsto al comma 1, lettera c bis), sono tenuti ad adempiervi entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2, comunque non superiore ad un anno dalla data di presentazione della domanda di accreditamento.
".
Art. 8
Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento. Modifiche all’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
"
b) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all’articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
".
Art. 9
Crediti e debiti del sistema di accreditamento. Modifiche all’articolo 72 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 2 dell'articolo 72 bis del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole "
irregolarità accertate nell'ambito della gestione delle attività formative
" sono aggiunte le seguenti: "
e nell’uso improprio dell'accreditamento nella fase di pubblicizzazione delle attività formative
".
Art. 10
Procedura di accreditamento. Modifiche all'articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 2 dell'articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole "
il dirigente della struttura regionale competente
" sono aggiunte le seguenti: "
, previa verifica dell'ammissibilità della domanda,
".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
"
2 bis. In caso di inammissibilità della domanda per due volte consecutive l'organismo non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento di inammissibilità.
".
3. Al comma 3 bis dell'articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole "
per due volte
" è aggiunta la seguente parola: "
consecutive
".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
"
4 bis. L'organismo formativo comunica alla competente struttura regionale le
eventuali variazioni dei dati intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento. In caso di mutamenti relativi alla ragione sociale, a fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i presupposti per il passaggio dell’accreditamento al nuovo soggetto.
".
Art. 11
Revoca dell'accreditamento. Modifiche all’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
g) nel caso di mancato svolgimento per due anni consecutivi di attività formative riconosciute o finanziate ai sensi dell’
articolo 17 della l.r. 32/2002
, finanziate da altri fondi pubblici o da fondi interprofessionali;
”.
2. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:
m bis) nel caso di violazione del rispetto degli obblighi di cui alla
Sito esternolegge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
;”.
3. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono aggiunte le seguenti:
o bis) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
o ter) nel caso in cui l’organismo non mantenga il requisito di cui all’articolo 71 quinquies, comma 1, lettera b).
”.
Art. 12
Rinuncia all'accreditamento. Modifiche all'articolo 76 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 4 dell'articolo 76 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.
Art. 13
Obiettivi di apprendimento. Modifiche all’articolo 77 ter del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 3 dell'articolo 77 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole "
gli ulteriori standard eventualmente definiti
" sono sostituite dalle seguenti: "
gli standard definiti
".
Art. 14
Tirocini formativi e di orientamento. Sostituzione della sezione I bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La sezione I bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
"
Sezione I bis Tirocini non curriculari
Art. 86 bis
Obblighi del soggetto promotore
1. Il soggetto promotore garantisce la qualità e l’efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione. In particolare è tenuto a:
a) fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio;
b) supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;
c) nominare un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative fra i soggetti indicati all’articolo 86 sexies, comma 1;
d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro
gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’
articolo 17 ter, comma 7 della l.r. 32/2002
;
e) predisporre e inviare alla Regione la convenzione e il progetto formativo entro il giorno antecedente a quello di inizio del tirocinio;
f) predisporre con il soggetto ospitante il dossier individuale e la relazione finale;
g) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto della normativa regionale, degli obblighi previsti nella convenzione e degli obiettivi e modalità attuative indicate nel piano formativo individuale del tirocinante.
2. Il soggetto promotore è tenuto a comunicare:
a) alla Regione i casi in cui il soggetto ospitante non ha adottato le misure necessarie per superare le criticità segnalate ai sensi del comma 1, lettera g);
b) alla Regione e alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente i casi di violazione non sanabile da parte del soggetto ospitante, di cui all'art. 86 quater decies.
Art. 86 ter Requisiti e obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla
Sito esternol. 68/1999
;
c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato
motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
d) non avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti dal soggetto ospitante durante tutta la durata del tirocinio.
3. Il soggetto ospitante è tenuto a:
a) garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37
Sito esternodel decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE) e a garantire altresì, se prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all’
Sito esternoarticolo 41 del citato d.lgs. 81/2008
;
b) mettere a disposizione del tirocinante tutta la strumentazione e le attrezzature necessarie per l’attività da svolgere durante il tirocinio;
c) effettuare la comunicazione obbligatoria di cui all’
articolo 17 ter, comma 6 della l.r. 32/2002
e a trasmetterla al soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego;
d) comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio verificatesi per i casi indicati all’articolo 86 quater, comma 3;
e) nominare il tutore del tirocinante fra i soggetti indicati all’articolo 86 septies,
comma 1.
4. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito, comunicandolo formalmente al tirocinante e al soggetto promotore.
5. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo, non può utilizzare il tirocinio in alternativa a contratti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai periodi di picco delle attività, nè impiegare il tirocinante per sostituire il personale dipendente nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione.
6. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini in favore di professionisti iscritti ad ordini o collegi per attività tipiche oppure riservate alle professioni ordinistiche.
Art. 86 quater Obblighi e diritti del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;
b) seguire le indicazioni del tutore nominato dal soggetto promotore e di quello nominato dal soggetto ospitante facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
f) partecipare agli incontri concordati con il tutore nominato dal soggetto promotore per monitorare l’attuazione del progetto formativo.
2. Il tirocinante, se previsto nel progetto formativo, può beneficiare dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità, per i periodi di malattia o di impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. Il diritto alla sospensione si applica inoltre per i periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali sospensioni programmate all’interno del progetto formativo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutore nominato dal soggetto ospitante e al tutore nominato dal soggetto promotore.
Art. 86 quinquies Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso
1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi. Il rimborso è corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70 per cento delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70 per cento ma almeno del 50 per cento delle presenze su base mensile, il rimborso viene ridotto a 300,00 euro mensili.
2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a
totale partecipazione pubblica o nel caso di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.
Art. 86 sexies Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore
1. Il tutore nominato dal soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.
2. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) concorre all’elaborazione del progetto formativo, d’intesa con il tutore nominato dal soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio;
b) coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
c) monitora il buon andamento del percorso di tirocinio e il rispetto del progetto formativo, anche attraverso incontri con il tirocinante e con il tutore nominato dal soggetto ospitante da svolgersi almeno a metà del tirocinio e in prossimità della sua conclusione;
d) elabora il dossier individuale e la relazione finale di cui all’articolo 86 octies, commi 4 e 5, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante.
3. Il tutore di cui al comma 1 non può seguire contemporaneamente più di quaranta tirocinanti.
Art. 86 septies Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante
1. Il tutore nominato dal soggetto ospitante è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro ed è individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo.
2. Per i soggetti ospitanti elencati all’articolo 86 nonies, comma 1, lettera a) il tutore è il legale rappresentante o il libero professionista.
3. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) coordina l’attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o per altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
b) vigila sulla regolarità dell’attività svolta dal tirocinante;
c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;
d) collabora attivamente con il tutore nominato dal soggetto promotore all'elaborazione del progetto formativo, alla progressiva composizione del dossier individuale e alla predisposizione della relazione finale di cui all’articolo 86 octies, commi 4 e 5.
4. Il tutore di cui al comma 1 non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Nel limite sono ricomprese anche altre forme di tirocinio o di esperienza formativa svolta sul luogo di lavoro che prevedano la presenza di un tutore del soggetto ospitante.
Art. 86 octies Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale
1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo.
2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici
indicati all’articolo 86 nonies.
3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e contiene:
a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
c) la durata e l’orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferiore all’orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante;
d) gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio in relazione agli standard dei repertori regionali;
e) le modalità di svolgimento del tirocinio;
f) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
g) la sede di svolgimento e il settore di attività;
h) l’entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.
4. Il dossier individuale è compilato durante lo svolgimento del tirocinio e riporta la descrizione delle attività effettivamente svolte dal tirocinante, in relazione agli standard dei repertori regionali, e le evidenze documentate che comprovano i risultati raggiunti. Il modello di dossier individuale è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.
5. Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale, al tirocinante è rilasciata una relazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte, con riferimento agli standard dei repertori regionali. La relazione, redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura regionale, è composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto formativo.
6. Il dossier individuale e la relazione finale costituiscono documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinquies a 66 nonies.
7. I documenti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono redatti attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b bis), che assicura altresì la trasmissione alla Regione dei documenti di cui ai commi 1 e 3.
8. La convenzione e il progetto formativo sono messi a disposizione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente.
Art. 86 nonies Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti
1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente attivi, con riferimento alla singola unità produttiva, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:
a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:
1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
"Norme in materia di artigianato");
2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica
dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla
legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
(Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
3) per le imprese "start-up innovative" di cui all'
Sito esternoarticolo 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla
Sito esternolegge 17 dicembre 2012, n. 221
, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012;
4) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;
b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;
c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;
d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall’articolo 86 decies per i soggetti ospitanti privati.
2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
3. Ai fini della determinazione del numero di tirocini contemporaneamente attivi si applicano le seguenti disposizioni:
a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti;
b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato;
c) non sono computati i tirocini promossi nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17 bis, comma
5 della
l.r. 32/2002
, e i tirocini di inclusione sociale;
d) non sono computati i tirocini in cui il tirocinante ha svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo.
Art. 86 decies Deroga al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati
1. I soggetti ospitanti privati di cui all’articolo 86 nonies, comma 1, lettera d), possono attivare ulteriori tirocini in deroga ai limiti ivi indicati, qualora nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione degli stessi, abbiano assunto uno o più tirocinanti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno sei mesi, con orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento di quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) un tirocinio se è stato assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti ospitati;
b) due tirocini se sono stati assunti almeno il 50 per cento dei tirocinanti ospitati;
c) tre tirocini se sono stati assunti almeno il 75 per cento dei tirocinanti;
d) quattro tirocini se sono stati assunti il 100 per cento dei tirocinanti ospitati.
Art. 86 undecies Registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino
1. Al termine del tirocinio il tirocinante può chiedere al centro per l’impiego la
registrazione dell’esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 66 bis. A tal fine, se il tirocinio non è stato promosso dal centro per l’impiego, il tirocinante presenta la relazione finale.
Art. 86 duodecies Informazione e monitoraggio
1. L'ARTI, anche attraverso i centri per l'impiego, esercita le funzioni di gestione degli interventi di politica attiva nei confronti dei potenziali utenti informandoli sulle possibilità di utilizzo dei tirocini e, per quanto di propria competenza, esercita la funzione di supporto alla struttura regionale competente in materia di controlli sui tirocini.
2. La Regione, anche attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 3 comma 3, lettera b) bis, effettua il monitoraggio sull’andamento dei tirocini, con particolare riferimento agli esiti occupazionali.
3. Con cadenza almeno annuale, il report di monitoraggio è trasmesso alla Commissione consiliare competente, alla Commissione regionale permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale.
Art. 86 terdecies Interruzione del tirocinio
1. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore possono interrompere il tirocinio in caso di inadempienze gravi da parte di uno dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo.
2. L’interruzione del tirocinio e le sue motivazioni devono essere comunicate alla Regione, che effettua le dovute verifiche al fine di adottare i provvedimenti conseguenti.
Art. 86 quaterdecies Violazioni sanabili e non sanabili
1. In attuazione dell'articolo 17 quater 2
della l.r. 32/2002
, il dirigente della struttura regionale competente accerta se la violazione rilevata in sede di attivazione e svolgimento del tirocinio è di natura sanabile o non sanabile al fine di applicare le misure correttive di cui al medesimo articolo.
2. Per quanto riguarda le disposizioni dell'
articolo 17 ter della l.r. 32/2002
sulle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini, le violazioni non sanabili si riferiscono:
a) al tirocinio attivato da un soggetto non titolato alla promozione del tirocinio;
b) alla mancanza della convenzione e del progetto formativo;
c) alla coincidenza tra soggetto ospitante privato e soggetto promotore privato;
d) alla mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi;
e) alla mancata individuazione del tutore da parte del soggetto promotore o da parte del soggetto ospitante;
f) alla violazione dei limiti di durata minima e massima come risultanti dal progetto formativo. La violazione è sanabile se al momento dell’accertamento, la durata prevista dalla normativa regionale può essere ancora ripristinata;
g) agli obblighi relativi all’erogazione del rimborso spese forfettario;
h) alla mancata redazione della relazione finale di cui all'articolo 86 octies comma 5.
3. Per quanto riguarda le disposizioni dell'
articolo 17 quater della l.r. 32/2002
sull'ammissibilità dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, fatti salvi i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all’
articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002
, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato rispetto:
a) del limite dell’età minima del tirocinante;
b) del divieto di attivare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale;
c) del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
d) del divieto di ospitare un tirocinante con il quale c’è già stato un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.
4. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli da 86 bis a 86 quater sui requisiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato possesso o alla perdita dei requisiti richiesti al soggetto ospitante.
5. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 86 nonies e 86 decies sul numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, le violazioni non sanabili si riferiscono alla violazione del limite relativo al numero dei tirocini contemporaneamente attivabili dal soggetto ospitante.
6. Nel caso in cui il dirigente della struttura regionale competente accerti una delle violazioni non sanabili i tirocini sono interrotti a partire dalla data di accertamento, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante i rimborsi spese non percepiti spettanti fino alla data di interruzione del tirocinio.
7. Le violazioni non ricomprese nei commi da 2 a 5 sono sanabili se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate.
”.
Art. 15
Norme transitorie e finali
1. Per la nomina della commissione di esame per la certificazione delle competenze, di cui all'articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003, si applica l'articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, se la richiesta di nomina della commissione da parte dell’organismo formativo è pervenuta alla struttura regionale competente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
2. In materia di tirocini non curriculari si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
a) la disciplina di cui alla sezione I bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003, nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applica ai tirocini per i quali la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 17 ter, comma 6 della l.r. 32/2002 , è effettuata fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) l’articolo 86 quaterdecies del d.p.g.r. 47/R/2003 in materia di violazioni sanabili e non sanabili, inserito dal presente regolamento, si applica a far data dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 17 quater 2, comma 6 della l.r. 32/2002 ;
c) fino alla data di adozione del decreto che stabilisce l'operatività del sistema informativo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) bis del d.p.g.r. 47/R/2003, inserito dal presente regolamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, la redazione dei documenti di cui all’articolo 86 octies, commi 1, 3, 4 e 5, come modificato dal presente regolamento, è comunque obbligatoria. Fino alla suddetta data, i documenti di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo sono trasmessi alla struttura regionale competente dal soggetto promotore, solo se diverso dal centro per l'impiego.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 66 ter, comma 5, 66 quinquies, comma 3, 66 sexies, comma 3, lettera a) e 66 nonies, comma 5, sono approvate entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.