Regolamento 30 luglio 2018, n. 43/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’
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Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e in particolare l’articolo 28;
Visto il
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Visto il
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Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 22 marzo 2018;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5.
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2018, n. 506 (Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007” - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione);
Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla quarta Commissione consiliare nelle sedute del 14 e 26 giugno 2018;
Visto il parere favorevole reso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta 18 giugno 2018;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 793.
Considerato quanto segue:
1. l’
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2. in attuazione dell’
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3. Come previsto dall’
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a) la lista dei prodotti fitosanitari il cui utilizzo è vietato è stata selezionata utilizzando anche lo studio Fitofarmaci – Proposta di un indicatore di pressione elaborando proprietà ambientali e dati di utilizzo dei prodotti fitosanitari elaborato da ARPAT nel 2015, e aggiornato nel 2017, e inoltre tenendo conto della valutazione dell’impatto potenziale che dette sostanze possono avere sugli stati di qualità delle acque superficiali e sotterranee, di cui all’
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b) il legame tra le disposizioni del regolamento con le colture compatibili e le tecniche agronomiche impiegate è stato considerato utilizzando come riferimento per la regolazione dei prodotti fitosanitari ammessi, ma sottoposti a specifiche condizioni d’uso, i disciplinari della difesa integrata volontaria di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole). La difesa integrata volontaria, in base alle finalità indicate all'
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c) si è analizzato il comportamento agronomico dei prodotti fitosanitari inteso a valutare se il divieto potesse essere potenzialmente critico al fine di garantire un adeguato livello di protezione alle colture agrarie toscane valutando anche la disponibilità o meno di sostanze alternative con caratteristiche agronomiche e ambientali comparabili a quelle vietate;
4. relativamente alla fertilizzazione nel PUFF si sono considerate le disposizioni relative alle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) di cui all’
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5. la disciplina del PUFF è stabilita anche in attuazione del piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014. Il PAN, ai punti A.5.2.1 e A.5.2.2, prevede che le Regioni adottino misure specifiche per la riduzione della presenza nell’ambiente dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l’ambiente acquatico nonché misure specifiche nelle aree di salvaguardia di cui all’
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6. al fine di semplificare le procedure per gli operatori agricoli e extra agricoli si è ritenuto opportuno elaborare un PUFF nel quale sono indicati tutti gli obblighi e i divieti che devono essere rispettati per l’uso dei fitosanitari e dei fertilizzanti nelle aree di salvaguardia. In questo modo si fornisce agli operatori uno strumento unico e valido in tutti i casi in cui gli stessi intendono utilizzare tali sostanze nelle aree di salvaguardia senza la necessità di predisporre un piano a livello di aziendale;
7. al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme del regolamento sono definite specifiche procedure di controllo mediante l’approvazione, ogni anno, di un programma coordinato regionale che garantisca l’appropriatezza dei controlli e lo scambio dei dati tra i soggetti coinvolti nei controlli stessi;
8. al fine di consentire agli operatori la necessaria programmazione della loro attività l’efficacia del presente regolamento è stabilita a partire dalla data d’inizio (11 novembre) della prima annata agraria successiva all’approvazione del regolamento medesimo.
Si approva il presente regolamento:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.