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Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

CAPO I
Oggetto e ambito di applicazione
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 101.1, comma 5, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) disciplina l’attività contrattuale che l’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) svolge, in quanto centrale di committenza del servizio sanitario regionale.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
a) i requisiti professionali e le modalità di nomina e le competenze del responsabile unico del procedimento e del direttore dell’esecuzione;
b) le modalità di costituzione dei collegi tecnici.
3. Il presente regolamento si applica:
a) agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte di ESTAR quale centrale di acquisto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché dell’Sito esternoarticolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”) e destinati alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale rientranti, nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 101, comma 1, lettere b), c) e d), con riferimento alla gestione dei magazzini e della logistica, quali farmaci, diagnostici, dispositivi medici e beni economali, nonché alla gestione dell’intero processo di acquisizione di tecnologie;
b) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a), rispetto ai quali ESTAR opera come centrale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera l), n. 2), del d.lgs. 50/2016 , nonché dell’Sito esternoarticolo 1, comma 455, della l. 296/2006 , rientranti nell’ambito delle funzioni trasferite di cui all’articolo 101, comma 1, lettere c) e d);
c) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), rispetto ai quali ESTAR opera come centrale di committenza ai sensi dell’articolo dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera l), n. 2, del d.lgs. 50/2016 .
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per codice, il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
b) per enti del servizio sanitario regionale, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliero universitarie, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), la fondazione Gabriele Monasterio ed ESTAR;
c) per responsabile unico del procedimento (RUP), il soggetto di cui all'articolo 31, comma 1, primo periodo del codice e delle relative linee guida ANAC;
d) per responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RES), il soggetto di cui all’articolo 31, comma 1, secondo periodo del codice e delle relative linee guida dell'ANAC;
e) per direttore dell’esecuzione (DEC), il soggetto di cui agli articoli 101 e 111 del codice.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.