Menù di navigazione

Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma 6 della Costituzione ;


Visto l'articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e in particolare l’articolo 21;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 luglio 2017, n.743;


Visto il parere favorevole con osservazioni della Commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 ottobre 2017;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2018, n. 65;


Considerato quanto segue:


1. il riordino istituzionale delle funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne stabilito con le modifiche apportate alle l.r. 7/2005 dalla legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 rende necessario adeguare le norme regolamentari al nuovo assetto delle competenze amministrative;


2. per rispondere ad alcune esigenze di tutela della fauna ittica emerse negli anni si ritiene opportuno intervenire su alcune disposizioni volte a garantire una maggior tutela in particolare delle popolazioni salmonicole presenti nei corsi d’acqua regionali e delle specie ittiche in particolare difficoltà nelle acque toscane;


3. tenuto conto delle numerose modifiche da apportare al vigente testo regolamentare è opportuno, nel rispetto dei principi di qualità della normazione, abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”) e approvare un nuovo regolamento;


4. di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;



Si approva il presente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione (articolo 21 della l.r. 7/2005 )
1. Il presente regolamento non si applica alla pesca professionale, disciplinata dal piano regionale per la pesca nelle acque interne di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).
Art. 2
Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica (articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 7/2005 )
1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 7/2005 è consentito:
a) l’uso di una sola canna munita di un solo amo;
b) l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami singoli;
c) l’uso della moschiera e della camolera, corredate di non più di tre ami.
2. Gli ami di cui al comma 1 devono essere privi di ardiglione o con ardiglione completamente schiacciato. È consentito l’uso di ami con ardiglione, nelle gare di pesca di cui all’articolo 13, svolte su materiale ittico immesso dagli organizzatori.
3. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l’uso come esca di uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca.
4. Nelle acque classificate a ciprinidi ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 7/2005 , è consentito:
a) l’uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1, anche con ami dotati di ardiglione;
b) l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli;
c) l’uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici o multipli;
d) l’uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.
5. Nelle acque a ciprinidi è vietato l’uso della bilancia a scorrere. L’uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga i 6 metri.
6. Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, è consentito l’uso della tirlindana, munita di non più di tre ami, semplici o multipli, della bilancia con lato della rete non superiore a 5 metri, e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro, e dei retoni di cui all’articolo 13 della l.r. 7/2005 .
7. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al crognolo o latterino, nella bilancia è ammesso l’uso di una toppa centrale di lato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di lato. I periodi di pesca al crognolo o latterino sono indicati nel piano regionale per la pesca nelle acque interne, nel corso di un anno non possono superare la durata complessiva di sei mesi.
8. È vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.
Art. 3
1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
2. Il pescatore sopraggiunto si colloca a una distanza minima di 15 metri dal primo occupante. La distanza minima è di 30 metri in caso di pesca con bilancella o di pesca da natante ai sensi dell’articolo 4.
3. I terzi sono obbligati ad astenersi da qualunque turbativa del legittimo esercizio della pesca.
Art. 4
1. Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di più di una persona.
2. Nel piano regionale per la pesca nelle acque interne sono individuati i corpi idrici o i tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante. In mancanza dell’individuazione essa è vietata.
Art. 5
1. La pesca è consentita da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto.
2. Nelle acque a salmonidi la pesca è vietata dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio.
3. L’esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di orario.
4. Sono consentite senza limiti di orario, fuorché nelle acque a salmonidi:
a) la pesca con la mazzacchera;
b) la pesca con la canna all’anguilla, al pesce gatto e al siluro;
c) la pratica del carp-fishing effettuata con l’allestimento di un riparo temporaneo, collocato entro 10 metri dalla postazione di pesca e svolta nel rispetto delle limitazioni previste dai regolamenti comunali.
5. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca.
Art. 6
1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all’allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture, sono derogabili negli istituti ittici di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 sottoposti a forme di gestione convenzionata, ove previsto negli atti istitutivi degli stessi.
3. È vietata la pesca del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, della tinca, dello spinarello, del cobite, dello storione del nono e delle lamprede.
4. Per le specie non indicate nell’allegato A si applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali.
5. Il pesce di misura difforme da quella consentita, o eccedente il limite quantitativo di prelievo, è immediatamente liberato e reimmesso in acqua.
Art. 7
Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente (articolo 21, comma 1, lettera c) della l.r. 7/2005 )
1. La fauna ittica viva e vitale, catturata in violazione alle disposizioni della l.r. 7/2005 e del presente regolamento, deve essere reimmessa in acqua nel luogo di provenienza.
Art. 8
1. Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30 centimetri con scritta nera su fondo giallo.
2. Le tabelle sono collocate su sostegni, naturali o artificiali, tinteggiati di bianco sulle vie e punti di accesso su tutto il perimetro dell’area interessata, ad un’altezza che ne consenta la visibilità frontale da almeno 30 metri di distanza.
3. Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, almeno una tabella è posizionata nei punti di accesso.
4. Le tabelle di segnalazione sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità dai gestori dei corpi idrici.
5. La Regione può disporre la segnalazione della classificazione delle acque ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della l.r. 7/2005 , mediante tabelle, realizzate in conformità al presente articolo, recanti la scritta “Zona a …….”.
Art. 9
1. La competente struttura della Giunta regionale istituisce zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori della pesca e della cultura dell’acqua, nonché del concorso alla tutela degli ecosistemi fluviali e allo sviluppo delle aree rurali circostanti. L’atto istitutivo delle zone a regolamento specifico ha una durata massima di sei anni e può essere rinnovato.
2. La gestione delle zone a regolamento specifico avviene ai sensi dell’articolo 4 bis della l.r. 7/2005 mediante convenzione che individua gli scopi specifici perseguiti con l’istituzione della zona, gli eventuali stanziamenti, e i criteri per la gestione.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono indicati in particolare:
a) il numero massimo ammissibile di pescatori;
b) le modalità di accesso, tali da consentire la fruizione a tutti i richiedenti e di registrazione delle presenze, fermo restando il limite di cui alla lettera a);
c) l’eventuale rilascio di permessi di pesca a pagamento;
d) le forme di controllo e vigilanza;
e) il regolamento di pesca;
f) le modalità per l’eventuale cessazione anticipata della convenzione.
4. Nelle zone a regolamento specifico è vietato lo svolgimento di raduni di pesca e gare agonistiche. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere deroghe, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
5. Le zone a regolamento specifico sono segnalate mediante tabelle, realizzate in conformità all’articolo 8, recanti la scritta “Zona a regolamento specifico – pesca consentita agli autorizzati”.
6. Quando nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla convenzione il rilascio del pescato o l’adozione di accorgimenti per la tutela dell’integrità fisica dei pesci, i tempi e i periodi di pesca possono essere ampliati rispetto a quelli previsti dall’articolo 5 o dall’allegato A al presente regolamento.
Art. 10
1. Nei corpi idrici nei quali è consentito l’esercizio della pesca la competente struttura della Giunta regionale può istituire zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della fauna ittica.
2. Le zone di frega sono delimitate da tabelle, in conformità all’articolo 8, recanti la scritta “Zona di frega, divieto di pesca dal..... al .....”.
3. Fatti salvi i casi di somma urgenza, nel periodo di validità della zona di frega, oltre alla pesca, sono vietati atti di sommovimento del fondo e l’ingresso di mezzi meccanici in alveo.
4. La competente struttura della Giunta regionale può individuare tratti di zone di frega dove è consentita la pesca al siluro (Silurus glanis) durante il periodo di divieto ed i relativi mezzi di cattura selettivi da poter impiegare.
Art. 11
1. La competente struttura della Giunta regionale può istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici.
2. Le zone di protezione sono istituite per favorire la riproduzione naturale, lo sviluppo e l’ambientamento di soggetti eventualmente immessi, per la tutela di specie e popolazioni ittiche di pregio, per l’accrescimento di novellame da destinare a ripopolamento.
3. Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o parziale, applicato in modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere effettuate catture per esigenze di ripopolamento.
4. La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente articolo è di quattro anni.
5. Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle, in conformità all’articolo 8, recanti la scritta “Zona di protezione”, e l’indicazione della tipologia di protezione esercitata.
Art. 12
1. La competente struttura della Giunta regionale può istituire campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori dilettanti.
2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche condizioni ambientali.
3. L’atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni, è rinnovabile, e prevede:
a) le misure di salvaguardia ambientale;
b) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare;
c) la destinazione del pescato e le eventuali immissioni;
d) l’eventuale divieto di trattenere il pescato al termine dell’azione di pesca nei giorni diversi da quelli di svolgimento delle manifestazioni.
4. I campi di gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta “campo di gara” in conformità all’articolo 8.
5. I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle manifestazioni, sino al termine delle stesse.
6. Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato con cartelli, aggiuntivi alle tabelle, recanti l’indicazione del campo di gara e collocati a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica.
Art. 13
1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi di cui all’articolo 12.
2. Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura relativamente a tempi, orari, misure, specie, numero di capi.
3. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole gare, richiedere alla competente struttura della Giunta regionale di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse.
4. Quando alle gare e manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali siano iscritti anche pescatori non in possesso di licenza, si provvede a munirli di licenza di pesca di tipo D di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d) della l.r. 7/2005 . A tal fine gli organizzatori della gara o manifestazione sono autorizzati, previa predisposizione di un elenco degli interessati, a effettuare un versamento, anche cumulativo, di un euro per ciascun pescatore, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione.
5. L’elenco di cui al comma 4, corredato dei dati anagrafici degli interessati, è compilato prima dell’inizio della manifestazione, sottoscritto dal responsabile dell’organizzazione della gara, e tenuto a disposizione degli addetti alla vigilanza ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 7/2005 .
6. Gli organizzatori delle gare danno notizia alla competente struttura della Giunta regionale delle partecipazioni di cui al comma 4, accertano l’avvenuto versamento della tassa o, se del caso, vi provvedono.
7. In occasione delle gare di pesca i controlli svolti dalle guardie addette alla vigilanza ittica sono effettuati di norma al termine delle manifestazioni sportive.
8. Al termine di ogni gara il pescato è reimmesso in acqua con cura; fanno eccezione le gare svolte in acque a salmonidi su materiale ittico immesso dagli organizzatori.
9. Con atto della competente struttura della Giunta regionale possono essere previste disposizioni particolari per la destinazione delle specie ittiche alloctone prelevate durante le gare di pesca.
Art. 14
Prelievi a fini di studio e tutela (articolo 21, comma 1, lettera j) della l.r. 7/2005 )
1. La competente struttura della Giunta regionale può autorizzare l’effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura e con mezzi proibiti.
2. Le attività di recupero di cui all’articolo 4 bis, comma 1, lettere g) e h) della l.r. 7/2005 non sono soggette ad autorizzazione.
3. I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 danno comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale indicando i tempi, i luoghi, i modi, le specie di fauna ittica e la quantità.
Art. 15
Abrogazioni
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”) è abrogato.
Art. 16
Disapplicazione dei regolamenti provinciali
1. Ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione i regolamenti provinciali in materia di pesca nelle acque interne.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.