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Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Art. 9
1. La competente struttura della Giunta regionale istituisce zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori della pesca e della cultura dell’acqua, nonché del concorso alla tutela degli ecosistemi fluviali e allo sviluppo delle aree rurali circostanti. L’atto istitutivo delle zone a regolamento specifico ha una durata massima di sei anni e può essere rinnovato.
2. La gestione delle zone a regolamento specifico avviene ai sensi dell’articolo 4 bis della l.r. 7/2005 mediante convenzione che individua gli scopi specifici perseguiti con l’istituzione della zona, gli eventuali stanziamenti, e i criteri per la gestione.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono indicati in particolare:
a) il numero massimo ammissibile di pescatori;
b) le modalità di accesso, tali da consentire la fruizione a tutti i richiedenti e di registrazione delle presenze, fermo restando il limite di cui alla lettera a);
c) l’eventuale rilascio di permessi di pesca a pagamento;
d) le forme di controllo e vigilanza;
e) il regolamento di pesca;
f) le modalità per l’eventuale cessazione anticipata della convenzione.
4. Nelle zone a regolamento specifico è vietato lo svolgimento di raduni di pesca e gare agonistiche. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere deroghe, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
5. Le zone a regolamento specifico sono segnalate mediante tabelle, realizzate in conformità all’articolo 8, recanti la scritta “Zona a regolamento specifico – pesca consentita agli autorizzati”.
6. Quando nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla convenzione il rilascio del pescato o l’adozione di accorgimenti per la tutela dell’integrità fisica dei pesci, i tempi e i periodi di pesca possono essere ampliati rispetto a quelli previsti dall’articolo 5 o dall’allegato A al presente regolamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.