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Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Art. 5
1. La pesca è consentita da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto.
2. Nelle acque a salmonidi la pesca è vietata dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio.
3. L’esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di orario.
4. Sono consentite senza limiti di orario, fuorché nelle acque a salmonidi:
a) la pesca con la mazzacchera;
b) la pesca con la canna all’anguilla, al pesce gatto e al siluro;
c) la pratica del carp-fishing effettuata con l’allestimento di un riparo temporaneo, collocato entro 10 metri dalla postazione di pesca e svolta nel rispetto delle limitazioni previste dai regolamenti comunali.
5. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.