Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018
Art. 3
Posto di pesca (articolo 21, comma 1, lettera b) della l.r. 7/2005 )
1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
2. Il pescatore sopraggiunto si colloca a una distanza minima di 15 metri dal primo occupante. La distanza minima è di 30 metri in caso di pesca con bilancella o di pesca da natante ai sensi dell’articolo 4.
3. I terzi sono obbligati ad astenersi da qualunque turbativa del legittimo esercizio della pesca.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.