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Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Art. 14
Prelievi a fini di studio e tutela (articolo 21, comma 1, lettera j) della l.r. 7/2005 )
1. La competente struttura della Giunta regionale può autorizzare l’effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura e con mezzi proibiti.
2. Le attività di recupero di cui all’articolo 4 bis, comma 1, lettere g) e h) della l.r. 7/2005 non sono soggette ad autorizzazione.
3. I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 danno comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale indicando i tempi, i luoghi, i modi, le specie di fauna ittica e la quantità.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.