Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018
Art. 12
Campi di gara (articolo 21, comma 1, lettera g) della l.r. 7/2005 )
1. La competente struttura della Giunta regionale può istituire campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori dilettanti.
2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche condizioni ambientali.
3. L’atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni, è rinnovabile, e prevede:
a) le misure di salvaguardia ambientale;
b) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare;
c) la destinazione del pescato e le eventuali immissioni;
d) l’eventuale divieto di trattenere il pescato al termine dell’azione di pesca nei giorni diversi da quelli di svolgimento delle manifestazioni.
4. I campi di gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta “campo di gara” in conformità all’articolo 8.
5. I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle manifestazioni, sino al termine delle stesse.
6. Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato con cartelli, aggiuntivi alle tabelle, recanti l’indicazione del campo di gara e collocati a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.