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Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Art. 10
1. Nei corpi idrici nei quali è consentito l’esercizio della pesca la competente struttura della Giunta regionale può istituire zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della fauna ittica.
2. Le zone di frega sono delimitate da tabelle, in conformità all’articolo 8, recanti la scritta “Zona di frega, divieto di pesca dal..... al .....”.
3. Fatti salvi i casi di somma urgenza, nel periodo di validità della zona di frega, oltre alla pesca, sono vietati atti di sommovimento del fondo e l’ingresso di mezzi meccanici in alveo.
4. La competente struttura della Giunta regionale può individuare tratti di zone di frega dove è consentita la pesca al siluro (Silurus glanis) durante il periodo di divieto ed i relativi mezzi di cattura selettivi da poter impiegare.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.