Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018
Art. 36
Norme transitorie e finali
1. Il rapporto di lavoro del direttore dell’Azienda per il diritto allo studio universitario in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento prosegue fino alla scadenza indicata nel relativo contratto, fatta salva l’applicazione, dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, delle disposizioni sulla revoca, di cui all’articolo 58, comma 7, come modificato dall’articolo 16 del presente regolamento.
2. Fino alla costituzione dell’elenco di esperti di settore di cui all’articolo 66 decies, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato dall’articolo 24 del presente regolamento, si applica l’articolo 58, commi 1 e 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2015, n. 3/R.
3. La procedura per la nomina del Comitato di coordinamento istituzionale, di cui agli articoli 110 e 111 del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificati dagli articoli 33 e 34 del presente regolamento, è avviata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.