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Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 16
Il direttore. Sostituzione dell’articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 58 Il direttore
1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;
b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;
c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.
3. L’incarico del direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. La nomina del direttore è disposta dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla prima seduta consiliare. Fino alla nomina del nuovo direttore rimane in carica il precedente.
4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui
all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito sono a carico del bilancio dell'azienda.
6. La valutazione del direttore è effettuata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
7. L'incarico di direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;
c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 6, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 60 ter.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.