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Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 11
Compiti dei servizi per l’impiego. Inserimento dell'articolo 51.2 nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo l'articolo 51.1 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:
"
Art. 51.2 Compiti dei servizi per l'impiego
1. Il servizio per l'impiego competente provvede:
a) a collaborare, ove richiesto, con l’azienda alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;
b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda, dell'attività svolta;
c) alla descrizione, validazione e certificazione delle competenze, di cui all’articolo 51.3, comma 2.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.