Menù di navigazione

Regolamento 30 ottobre 2017, n. 62/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n.18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 3 novembre 2017

Art. 2
Contenuti dell’istanza di agevolazione fiscale per la tipologia dei progetti promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro (art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 18/2017 )
1. L’istanza di agevolazione fiscale deve contenere:
a) l'indicazione del donante che presenta l'istanza;
b) l'indicazione della somma che si intende erogare;
c) l’indicazione del progetto relativo al paesaggio, del progetto culturale, nonché il progetto concernente la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 18/2017 al quale il donante intende erogare la somma.(5)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2025, n. 1/R, art. 1.

2. I progetti relativi al paesaggio devono essere coerenti con i contenuti del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) e devono essere indirizzati ad una o più delle seguenti finalità:
a) conservazione e recupero del paesaggio;
b) qualificazione e valorizzazione del paesaggio attraverso i progetti di paesaggio e gli studi di fattibilità ad essi propedeutici, di cui all’articolo 34 del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014).(5)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2025, n. 1/R, art. 1.

c) miglioramento della fruizione del paesaggio;
d) diffusione della cultura del paesaggio.
2 bis. Gli studi di fattibilità di cui al comma 2, lettera b), sono formalizzati mediante l’approvazione di specifici accordi con la Regione e devono sviluppare, in raccordo con il settore regionale competente in materia di paesaggio, obiettivi e strategie definiti in tali accordi e finalizzati a qualificare e valorizzare i diversi paesaggi regionali in coerenza con i contenuti del PIT-PPR e in attuazione degli obiettivi di qualità degli ambiti di paesaggio. (6)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2025, n. 1/R, art. 1.

3. I progetti relativi alla cultura devono essere coerenti con i contenuti della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e con gli atti di programmazione regionale in materia culturale, con particolare riferimento al P.R.S. (Programma Regionale di Sviluppo) e al D.E.F.R. (Documento di Economia e Finanza regionale).
3 bis. I progetti concernenti la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica devono essere coerenti con i contenuti e le procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali). (6)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2025, n. 1/R, art. 1.

4. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il quale dichiara la presenza nel suo statuto o atto costitutivo delle finalità di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio, nonché del “patrimonio culturale intangibile”, nelle forme derivanti dalla cultura popolare e dalle tradizioni locali. (7)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2025, n. 1/R, art. 1.

5. L'importo minimo delle donazioni è stabilito in euro 1.000,00.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.