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Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017

Art. 6
Condizioni che determinano il mantenimento dei requisiti del tempo di lavoro e del reddito da lavoro (articolo 7, comma 1, lettera c) della l.r. 45/2007 )
1. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti del tempo di lavoro e del reddito da lavoro, l’astensione dal lavoro dell’imprenditore agricolo professionale, al verificarsi delle condizioni di seguito indicate, è equiparata alla condizione lavorativa precedente all'insorgenza della causa di astensione, per tutto il periodo in cui perdurano e comunque per un tempo complessivo non superiore a tre anni:
a) maternità e paternità ivi compresi i profili relativi alla cura e conciliazione familiare;
b) malattia professionale e infortunio;
c) calamità naturali, epizoozie e fitopatie, nonché distruzione fortuita dei fabbricati aziendali che impediscono il regolare svolgimento delle attività.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.