Menù di navigazione

Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017

Art. 12
1. Qualora i controlli di cui all’articolo 10 diano esito negativo, il soggetto che ha effettuato il controllo, prima di emanare il provvedimento che dà atto dell’esito negativo, comunica al soggetto controllato i motivi che ostano al riconoscimento della qualifica di IAP.
2. Il soggetto controllato, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni e controdeduzioni al settore competente della Regione Toscana.
3. Se emergono elementi nuovi che permettono il riconoscimento della qualifica di IAP, l’esito positivo è comunicato dal settore competente regionale all’interessato e ad ARTEA per l’inserimento sul sistema informativo di ARTEA.
4. Se non emergono elementi nuovi è confermato l’esito negativo. Il provvedimento finale è comunicato dal settore competente regionale all’interessato e trasmesso ad ARTEA per l’inserimento sul sistema informativo di ARTEA ai fini della cancellazione dalla sezione specifica dell’anagrafe regionale delle aziende agricole della persona fisica e della eventuale società di riferimento con effetto retroattivo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.