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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 9
Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone Sostituzione dell’articolo 16 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 16 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art.16 Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone
1. La misura del canone di concessione annualmente dovuto è ridotta, nella misura stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'
articolo 16 della l.r. 80/2015
:
a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittiogenico, qualora il concessionario dimostri, attraverso idonee analisi in continuo ai punti di prelievo e restituzione, di restituire l’acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo;
b) qualora l’impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 20 per cento dei fabbisogni complessivi;
c) qualora l’impianto a cui è destinato il prelievo idrico attui il risparmio idrico attraverso l’applicazione delle migliori tecniche o tecnologie in misura superiore a quanto previsto dalle Best available techniques reference document (BREFs) di cui alla direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/CE;
d) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni;
e) quando il concessionario attui il risparmio idrico attraverso l’utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l’80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, il settore competente prende come riferimento la tabella riportata nell’allegato B;
f) qualora il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza ad eccezione dell’uso idroelettrico;
g) qualora il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell’acqua promuovendo verso l’utenza buone pratiche finalizzate alla riduzione degli sprechi, ivi compresa l’adozione di protocolli per la turnazione dei singoli prelievi o per l’installazione di contatori volumetrici atti a misurare il consumo individuale;
h) qualora l’impresa concessionaria aderisca al sistema di registrazione EMAS oppure ISO 14001;
i) qualora il concessionario installi idonei dispositivi per la trasmissione in tempo reale, delle informazioni riguardanti la portata oppure i volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015;
l) qualora il concessionario aderisca ad un sistema di rilevamento centralizzato delle portate dei reflui conferiti o delle portate prelevate, che possa consentire il monitoraggio in continuo dei
consumi;
m) qualora il concessionario installi idonei strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati :
1) nei casi dei prelievi non soggetti agli obblighi di istallazione dei dispositivi per la misurazione ai sensi dall’articolo 3, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015;
2) entro il 31 dicembre 2017, nei casi di cui all'articolo 5, commi 1 e 1 bis del d.p.g.r. 51/R/2015;
2. Il cumulo delle riduzioni previste dal comma 1 non può superare la percentuale massima del 60 per cento del canone annuo. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettere d) e f) non sono cumulabili tra loro, come anche quelle previste per i casi al comma 1, lettere i), l) e m).
3. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettera m), numero 2):
a) non si applica se l'istallazione è prescritta dal settore competente ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d.p.g.r 51/R/2015;
b) si applica limitatamente al periodo intercorrente tra la data di istallazione del dispositivo e lo spirare dei termini di cui all’articolo 5, commi 1 e 1bis del d.p.g.r. 51/R/2015.
4. Qualora nel corso dell’istruttoria siano rilevate più forme di risparmio o di accumulo tali da non raggiungere singolarmente le soglie di risparmio idrico previste al comma 1, lettere b), c) d) ed e), ma che comunque consentano, complessivamente, una riduzione del prelievo non inferiore al 30 per cento del fabbisogno, si applica la riduzione del canone di maggiore entità prevista.
5. Qualora i casi di cui al comma 1, lettere da b) a g) siano riconducibili ai medesimi requisiti di risparmio idrico le riduzioni di canone non sono cumulabili tra loro e si applica la riduzione di canone maggiore.
6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati altri casi di riduzione, per una misura massima non superiore all’80 per cento del canone, per usi igienico-potabile, annaffiamento orti e giardini, abbeveraggio animali, laddove l’utilizzo di acqua, sia superficiale che sotterranea, sia destinato esclusivamente al fabbisogno di attività di carattere sociale e solidaristico non esercitate a scopo di lucro, purché l’entità del prelievo rientri nei limiti annuali del prelievo per uso domestico di acque sotterranee .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.