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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 46
Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico. Inserimento dell'articolo 90 bis nel d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo l’articolo 90 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 90 bis Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico
1. Nelle more dell’approvazione del piano regionale di tutela delle acque di cui all’
Sito esternoarticolo 121 del d.lgs. 152/2006
e dell’aggiornamento, da parte delle autorità di distretto, degli approcci metodologi per le valutazioni ex ante delle derivazioni idriche e per la determinazione del deflusso minimo vitale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico, ferme restando diverse disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino o di altro settore, è da considerarsi tecnicamente inammissibile:
a) nel caso in cui sul corpo idrico insistano derivazioni ad uso idroelettrico già assentite e la distanza del punto di presa della nuova derivazione dal punto di restituzione della preesistente, sia prevista inferiore al doppio del tratto sotteso dalla preesistente;
b) nel caso in cui sul corpo idrico siano presenti impianti idroelettrici che sottendono tratti maggiori al 10 per cento della lunghezza del corpo idrico, o che superino il 10 per cento con il nuovo impianto;
c) quando, per la realizzazione delle opere di derivazione, si vada ad incidere su opere idrauliche appartenenti al demanio idrico o si interferisca con la loro manutenzione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 2.
2. Ai fini del comma 1, lettere a) e b), per corpo idrico si intendono tutti i corpi idrici del reticolo idrografico.
3. Qualora la richiesta di una nuova concessione risulti in una delle condizioni di incompatibilità di
cui al comma 1, questa può essere superata, previo parere dell’autorità idraulica competente, ove il proponente produca una specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità della derivazione richiesta con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua oppure con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle istanze di nuova derivazione che non comportano la sottensione di tratti di alveo, prevedendo il prelievo immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale esistente del corpo idrico e la restituzione immediatamente a valle.
5.Ai procedimenti per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2017, n. 46/R (Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015) si applicano i criteri e le procedure di cui al presente regolamento come modificato dal medesimo d.p.g.r. 46/R/2017. Sono fatti salvi i pareri o gli atti di assenso, comunque denominati, già acquisiti e le fasi endoprocedimentali già concluse, in quanto compatibili con i principi, gli obiettivi e le finalità della
l.r. 80/2015
e della pianificazione di bacino
.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.