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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 34
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza. Modifiche all’articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Il comma 1 dell’articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d'incidenza corredato della prescritta documentazione, all’autorità competente per la VINCA ai sensi dell'
articolo 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
(Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994
, alla
l.r. 65/1997
, alla
l.r. 24/2000
ed alla
l.r. 10/2010
). In tal caso i termini del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento di tale procedura e, ove ne sussistano le condizioni, la VINCA è
acquisita nell’ambito della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
Sito esternodella l. 241/1990
.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
4. I disciplinari delle concessioni e le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie recepiscono le prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.