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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 32
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità. Sostituzione dell’articolo 65 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 65 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 65 Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità
1. In caso di concessione di derivazione soggetta a verifica di assoggettabilità di cui all'
articolo 48 della l.r. 10/2010
, il proponente che intenda avvalersi dell'avvio coordinato e contestuale delle procedure di verifica di assoggettabilità e per il rilascio del titolo concessorio, presenta al settore competente la domanda di concessione, comprensiva anche degli elementi richiesti per la procedura di cui all'
Sito esternoarticolo 20 del d.lgs. 152/2006
. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1 e la verifica di assoggettabilità a VIA si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'
articolo 12 della l.r. 39/2005
.
3. Il settore competente e la struttura operativa VIA di cui all'
articolo 47 della l.r 10/2010
, competente all’espletamento della procedura di verifica di assoggettbilità, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato.
4. Qualora la domanda del proponente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della fase di concorrenza, non sia sottoposta a VIA o sia esclusa da tale procedura in esito alla verifica di assoggettabilità, il settore competente adotta il provvedimento di concessione o, nei casi previsti, la determinazione conclusiva positiva della conferenza di cui all'articolo 49, previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.
5. Qualora la domanda del richiedente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della concorrenza, sia da assoggettare alla procedura di impatto ambientale di cui all'
articolo 52 della l.r. 10/2010
, il procedimento per il rilascio della concessione si interrompe per consentire al proponente l'attivazione del procedimento coordinato di cui all’
Sito esternoarticolo 14, comma 4 della l. 241/1990
, mediante l’integrazione della domanda di concessione con l’istanza e la documentazione di VIA. A tal fine il settore competente, con proprio atto motivato, assegna al proponente prescelto, un termine non superiore a centottanta giorni per l’integrazione.
6. Alla domanda, integrata con l’istanza e la documentazione di VIA nei termini di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 4 e seguenti. In tal caso il proponente ha facoltà di utilizzare le informazioni, i dati e le valutazioni già acquisite, nell'ambito dell'istruttoria coordinata di cui al presente articolo, facendone espresso richiamo nella documentazione da allegare all'istanza di procedimento coordinato.
7. Qualora il proponente non integri la domanda di concessione con l’istanza e la documentazione di VIA entro il termine di cui al comma 5, salvo motivata richiesta di proroga, la domanda di concessione è rigettata e, in caso di domande concorrenti, il settore competente:
a) assegna il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se assoggettata a VIA, fino all’eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
b) procede all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente collocata in graduatoria se non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.