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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 3
Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente:
c) “uso agricolo”: qualora l’utilizzazione dell’acqua pubblica sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile;
”.
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inserite le seguenti:
h bis) “uso a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale”: l'utilizzo delle acque, nella misura massima di 350 metri cubi annui, per attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale ed a fini di educazione ambientale, nonché l'utilizzo di acque per attività di risanamento ambientale ;
h ter) “uso pubblico riqualificativo”: utilizzo per l’alimentazione di fontanelli storici, sorgenti pubbliche, alpeggi, in gestione ai comuni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.