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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 1
Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Al punto 3 dei considerato del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) le parole “
per le microimprese
” sono soppresse.
2. Al punto 10 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
, nonché in conformità alle linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE e per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo
vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE di cui rispettivamente ai decreti della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal decreto 25 maggio 2017, n. 293, e 13 febbraio 2017, n. 30
”.
3. Alla lettera b) del punto 11 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
, da inquadrare in un contesto pianificatorio a livello di distretto e regionale che definisca gli obiettivi ambientali per i corpi idrici e ne dettagli le misure per il loro raggiungimento, in considerazione della completa operatività delle Autorità di bacino, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 ottobre 2016, n. 294 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla
Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183
)
” .
4. Dopo il punto 13 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016 è aggiunto il seguente:
13 bis. è altresì necessario prevedere disposizioni transitorie per:
a) la definizione della portata media annua dei prelievi concessionati in atto ed in regime di concessione preferenziale;
b) la disciplina dei procedimenti e delle vicende amministrative connesse al prelievo di acqua ad uso idroelettrico coerente con le disposizioni contenute nell’
articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.