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Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R

Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 . (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ), in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 (“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati), in materia di rifiuti e bonifiche;


Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);


Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 14 febbraio 2017, n. 103;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 333;


Considerato quanto segue:


1. il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 65, comma 1, della l.r. 10/2010 , disciplina le modalità di attuazione delle procedure di VIA recependo, in particolare, le finalità e i contenuti dell'articolo 73 bis della medesima legge; (2)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 2.



2. tale disciplina definisce le modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’ articolo 73 bis della l.r. 10/2010, in attuazione dell’articolo  27 bis  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) come  introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.); (3)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 2.



3. abrogato; (4)

Punto abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 2.



4. è opportuno inoltre prevedere disposizioni volte a garantire il raccordo tecnico e istruttorio delle valutazioni inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche, nell'ambito della procedure di VIA, di AIA, di AUA e di autorizzazione unica rifiuti di cui all'Sito esternoarticolo 208 del d.lgs. 152/2006 ;


5. è altresì opportuno prevedere disposizioni specifiche recanti indirizzi applicativi per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume ai sensi dell'articolo 43, comma 6, della l.r. 10/2010 (“VIA postuma”); (5)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 2.



6. abrogato; (6)

Punto abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 2.



Si approva il presente regolamento:


CAPO I
Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 65 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e nel rispetto della legislazione statale di riferimento, disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione dei procedimenti, le modalità di attuazione delle procedure del titolo III della medesima legge e dei connessi adempimenti tecnico amministrativi con riferimento:
a) alle modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27 bis del del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010; (7)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3.

b) al coordinamento degli adempimenti tecnico-istruttori per la valutazione della sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche relative a progetti sottoposti alle procedure di VIA e concernenti:
1) installazioni soggette ad AIA ai sensi dell'articolo 29 bis e seguenti Sito esternodel d.lgs. 152/2006 ;
2) impianti di smaltimento e recupero rifiuti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del decreto medesimo, non ricadenti in AIA;
3) impianti soggetti ad AUA ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 );
c) ad indirizzi applicativi in materia di procedimenti di valutazione di cui all'articolo 43 comma 6 della l.r. 10/2010 . (8)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non trovano applicazione per i progetti ricadenti nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità, in relazione ai quali il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all’esercizio del progetto non può essere adottato fino all'adozione del provvedimento di esclusione dalla VIA. (9)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3.

CAPO II
Art. 2
Presentazione dell'istanza e verifica della completezza formale della documentazione (21)

Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14.

Abrogato.
Art. 3
Istruttoria tecnica del procedimento VIA AIA. Conferenza di servizi (21)

Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14.

Abrogato.
Art. 4
Abrogato.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
Conclusione del procedimento coordinato: provvedimento unico di VIA ed AIA (21)

Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14.

Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
CAPO II bis
Disposizioni di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico(10)

Capo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 4.

(23)

Vedi d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 15.

Art. 7 bis
Progetti soggetti a VIA di competenza regionale(11)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 5.

1. In applicazione dell'articolo 27 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006, il soggetto proponente presenta alla struttura operativa regionale, di cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010, di seguito denominata “struttura operativa”, istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) corredata da:
a) la documentazione prevista ai fini VIA, comprendente l'illustrazione e la quantificazione delle ricadute socio-economiche del progetto, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della l.r. 10/2010;
b) lo studio di incidenza di cui all'allegato G al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ove necessario;
c) il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo oppure il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), ove necessario;
d) l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti per la realizzazione e l’esercizio del progetto;
e) la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore ai fini del rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, di cui alla lettera d).
2. Per i progetti relativi alle derivazioni e ai prelievi di acqua, soggetti a VIA, la presentazione dell’istanza di cui al comma 1 è subordinata al possesso, da parte del proponente, del titolo che lo individua quale legittimo istante, in esito allo svolgimento della procedura di concorrenza di cui all’articolo 46 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), ove prevista.
3. Sul sito web della Regione Toscana sono pubblicati specifici fac-simile di istanza e di avviso al pubblico.
4. La struttura operativa cura gli adempimenti di cui all'articolo 27 bis, commi da 1 a 7, del d.lgs. 152/2006, tra cui, in particolare:
a) la verifica di adeguatezza e di completezza formale della documentazione presentata dal proponente;
b) l'istruttoria della documentazione presentata dal proponente e l’eventuale richiesta di integrazioni;
c) la convocazione e la gestione della conferenza di servizi decisoria;
d) la redazione, sulla base degli esiti della conferenza di cui al punto c) della proposta di deliberazione della Giunta regionale che formalizza il provvedimento autorizzatorio unico regionale, di seguito denominato PAUR.
5. Alla conferenza di cui al comma 4, lettera c), partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi richiesti per la realizzazione e l’esercizio del progetto. La conferenza, nel rispetto dei termini stabiliti dall’articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, si articola ove necessario:
a) in una o più riunioni propedeutiche di carattere istruttorio finalizzate all’esame delle problematiche concernenti la realizzazione e l'esercizio del progetto ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale e delle condizioni per il rilascio degli atti di assenso richiesti;
b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti per la realizzazione e l’esercizio del progetto.
6. La Regione partecipa alla conferenza di servizi con il proprio rappresentante unico (RUR) individuato nella struttura operativa ai sensi dell'articolo 26 della della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa).
7. Nella posizione unica regionale di cui all’art. 26 ter della l.r. 40/2009 confluiscono le conclusioni dell'istruttoria svolta ai fini VIA, l'eventuale valutazione di incidenza e le determinazioni delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione. Sulla base dei lavori della conferenza di cui al comma 4, lettera c), la posizione unica regionale può essere aggiornata.
8. Le conclusioni dell’istruttoria svolta ai fini VIA, confluite nella posizione unica regionale, danno conto degli eventuali casi di incompatibilità del progetto che, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), precludono il rilascio di una pronuncia positiva di compatibilità ambientale. In tal caso la conferenza di cui al comma 4, lettera c) ne prende atto e si conclude con una determinazione motivata negativa.
Art. 7 ter
Provvedimento autorizzatorio unico di competenza regionale (12)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 6.

1. In esito alle conclusioni della conferenza di servizi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, si esprime nell’esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, entro il termine del procedimento di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006. Tale deliberazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.
2. Ove, in esito alle conclusioni della conferenza di servizi, la struttura operativa proponga alla Giunta regionale l'adozione di un provvedimento unico favorevole e la Giunta, sulla base di valutazioni di natura politico-amministrativa, ritenga non via siano le condizioni per il rilascio di un provvedimento di VIA favorevole, con propria decisione dà mandato al direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente di comunicare al proponente il preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 7 quater
Progetti sottoposti a VIA di competenza dei comuni e degli enti parco regionali: provvedimento autorizzatorio unico (13)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 7.

1. In applicazione dell'art. 27 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006 il soggetto proponente presenta all'autorità competente per la VIA un'istanza corredata dalla documentazione di cui all’articolo 7 bis, comma 1.
2. L'autorità competente per la VIA cura gli adempimenti di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006.
3. La Regione partecipa alla conferenza di servizi indetta dall’autorità competente per la VIA con il proprio rappresentante unico individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 26 bis della l.r. 40/2009. Ai fini della formazione della posizione unica regionale si applica quanto previsto dall'articolo 26 ter, comma 3, della l.r. 40/2009.
4. In applicazione dell'articolo 7 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006, gli enti parco regionali ed i comuni, assicurano, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, la separatezza delle funzioni confliggenti in relazione allo svolgimento dei procedimenti di VIA di propria competenza.
CAPO III
Disposizioni per la valutazione di sostanzialità (14)

Parole inserite con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 8.

delle modifiche di progetti, istallazioni e impianti soggetti alle procedure di VIA e ad altri titoli autorizzativi ambientali
Art. 8
Raccordo tecnico istruttorio delle valutazioni di sostanzialità delle modifiche di installazioni e impianti nelle procedure di VIA e di autorizzazione ambientale di competenza regionale (15)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 9.

1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, relativo a una installazione o ad un impianto compreso negli allegati III o IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e soggetto ad autorizzazione integrata ambientale regionale oppure soggetto alla autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 oppure soggetto ad autorizzazione unica ambientale di cui al d.p.r. 59/2013, presenta alla struttura regionale competente per l'autorizzazione, di seguito “struttura autorizzante” un'istanza unica recante gli elementi della comunicazione o istanza di modifica non sostanziale, previsti dalla pertinente normativa autorizzativa, e gli elementi per la valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006 ed all’articolo 58 della l.r. 10/2010.
2. La struttura autorizzante mette a disposizione della struttura operativa la documentazione depositata dal proponente, per l'espressione del parere relativo alla sostanzialità o meno delle modifiche proposte, ai fini della normativa in materia di VIA. A tal fine la struttura autorizzante assegna alla struttura operativa un termine compatibile con il termine per la conclusione del procedimento di valutazione della sostanzialità o meno della modifica richiesta, previsto dalla normativa autorizzativa di settore.
3. Il parere di sostanzialità della modifica espresso ai fini delle procedure di VIA è vincolante per la valutazione di sostanzialità della modifica ai fini della autorizzazione della stessa.
4. Entro la scadenza del termine previsto dalla normativa di settore, la struttura autorizzante con proprio atto, si esprime comunque in merito alla sostanzialità o meno delle modifiche proposte, dando conto delle risultanze delle valutazioni della struttura operativa o, se queste non sono state ancora acquisite, condizionando la realizzazione della modifica ritenuta non sostanziale ai fini autorizzativi all’espressione del parere di non sostanzialità ai sensi dell’articolo 58 della l.r. 10/2010.
5. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura operativa un’istanza ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs 152/2006 e dell’articolo 58 della l.r. 10/2010, separatamente e prima della presentazione della comunicazione o della istanza di modifica non sostanziale alla struttura autorizzante, ai sensi della normativa autorizzativa di settore; in tal caso, alla istanza o alla comunicazione sono allegate, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura operativa.
Art. 9
Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di autorizzazione di cui all'Sito esternoarticolo 208 del d.lgs. 152/2006 per la valutazione di sostanzialità delle modifiche (22)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14.

Art. 10
Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di AUA per la valutazione di sostanzialità delle modifiche (22)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14.

Abrogato.
Art. 11
Criteri per la valutazione delle modifiche ai fini delle procedure di VIA
1. Si considerano in ogni caso non sostanziali ai fini delle procedure di VIA, le modifiche relative ai progetti concernenti:
a) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili (BAT) ed alle disposizioni normative di settore, fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006; (16)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 10.

b) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle prescrizioni degli organi di controllo, in materia di ambiente, tutela della salute e della sicurezza della popolazione e dei lavoratori, fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. (17)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 10.

Art. 12
Ulteriori disposizioni procedurali per la valutazione di sostanzialità delle modifiche
1. Nei casi di cui agli articoli 8, comma 1, sul sito web della struttura regionale autorizzante e della struttura operativa regionale sono pubblicati i modelli di istanza, ai fini VIA e a fini autorizzativi. (18)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 11.

2. Le disposizioni di raccordo di cui al presente capo si applicano anche quando l'autorità competente per la VIA è diversa dalla Regione. In tal caso la struttura regionale competente al rilascio del titolo autorizzativo acquisisce il parere vincolante dell'autorità di VIA, ai sensi e per gli effetti dell' Sito esternoarticolo 17 bis della l. 241/1990 .
CAPO IV
Disposizioni per lo snellimento e il raccordo procedurale dei procedimenti di VIA postuma e di AIA di competenza regionale (21)
Art. 13
Abrogato.
Art. 14
Installazioni soggette a procedura di verifica di assoggettabilità e di AIA (21)

Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14.

Abrogato.
Art. 15
Abrogato.
Art. 16
Abrogato.
CAPO V
Norme finali
Art. 17
Disposizioni attuative per il coordinamento dei procedimenti di rilascio di titoli autorizzativi, concessori o di altri atti di assenso, nell'ambito della conferenza di VIA regionale (22)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14.

Abrogato.
Art. 17 bis
Disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume (19)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 12.

1. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume di cui all’articolo 43, comma 6 della l.r. 10/2010 sono svolte sul complesso delle opere e degli impianti di cui si compone l'attività in esame.
2. La procedura di verifica di assoggettabilità postuma è finalizzata ad accertare se le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, oggetto o meno di modifica, possono determinare effetti significativi negativi sull'ambiente nonché, a specificare le eventuali condizioni ambientali richieste dal proponente ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.
3. Ai fini del comma 1 la procedura di VIA postuma:
a) per le parti di opere e impianti esistenti interessati da modifiche è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente delle modifiche proposte e si conclude con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio;
b) per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l’individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime misure in relazione all’attività esistente.
4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 prendono in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere e agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.
5. Le procedure postume di cui al presente articolo tengono conto:
a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti e insediate da tempo sul territorio;
b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.
Art. 17 ter
1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della l.r. 10/2010, sono definite specifiche modalità organizzative, nonché indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni regionali disciplinate dal presente regolamento.
2. I comuni e gli enti parco regionali adottano disposizioni organizzative attuative del presente regolamento in conformità con i rispettivi ordinamenti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.