Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R
Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 . (1)
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Visto il

Visto il



Vista la

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 (“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati), in materia di rifiuti e bonifiche;
Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 14 febbraio 2017, n. 103;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 333;
Considerato quanto segue:
1. il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 65, comma 1, della l.r. 10/2010 , disciplina le modalità di attuazione delle procedure di VIA recependo, in particolare, le finalità e i contenuti dell'articolo 73 bis della medesima legge; (2)
2. tale disciplina definisce le modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’ articolo 73 bis della l.r. 10/2010, in attuazione dell’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) come introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.); (3)
3. abrogato; (4)
4. è opportuno inoltre prevedere disposizioni volte a garantire il raccordo tecnico e istruttorio delle valutazioni inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche, nell'ambito della procedure di VIA, di AIA, di AUA e di autorizzazione unica rifiuti di cui all'

5. è altresì opportuno prevedere disposizioni specifiche recanti indirizzi applicativi per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume ai sensi dell'articolo 43, comma 6, della l.r. 10/2010 (“VIA postuma”); (5)
6. abrogato; (6)
Si approva il presente regolamento:
Note del Redattore:
Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.