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Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R

Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 . (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017

CAPO V
Norme finali
Art. 17
Disposizioni attuative per il coordinamento dei procedimenti di rilascio di titoli autorizzativi, concessori o di altri atti di assenso, nell'ambito della conferenza di VIA regionale (22)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14.

Abrogato.
Art. 17 bis
Disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume (19)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 12.

1. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume di cui all’articolo 43, comma 6 della l.r. 10/2010 sono svolte sul complesso delle opere e degli impianti di cui si compone l'attività in esame.
2. La procedura di verifica di assoggettabilità postuma è finalizzata ad accertare se le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, oggetto o meno di modifica, possono determinare effetti significativi negativi sull'ambiente nonché, a specificare le eventuali condizioni ambientali richieste dal proponente ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.
3. Ai fini del comma 1 la procedura di VIA postuma:
a) per le parti di opere e impianti esistenti interessati da modifiche è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente delle modifiche proposte e si conclude con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio;
b) per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l’individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime misure in relazione all’attività esistente.
4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 prendono in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere e agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.
5. Le procedure postume di cui al presente articolo tengono conto:
a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti e insediate da tempo sul territorio;
b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.
Art. 17 ter
1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della l.r. 10/2010, sono definite specifiche modalità organizzative, nonché indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni regionali disciplinate dal presente regolamento.
2. I comuni e gli enti parco regionali adottano disposizioni organizzative attuative del presente regolamento in conformità con i rispettivi ordinamenti.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 9 .

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Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.