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Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R

Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 . (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017

Art. 7 ter
Provvedimento autorizzatorio unico di competenza regionale (12)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 6.

1. In esito alle conclusioni della conferenza di servizi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, si esprime nell’esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, entro il termine del procedimento di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006. Tale deliberazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.
2. Ove, in esito alle conclusioni della conferenza di servizi, la struttura operativa proponga alla Giunta regionale l'adozione di un provvedimento unico favorevole e la Giunta, sulla base di valutazioni di natura politico-amministrativa, ritenga non via siano le condizioni per il rilascio di un provvedimento di VIA favorevole, con propria decisione dà mandato al direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente di comunicare al proponente il preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 9 .

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Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.