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Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R

Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 . (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017

Art. 7 quater
Progetti sottoposti a VIA di competenza dei comuni e degli enti parco regionali: provvedimento autorizzatorio unico (13)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 7.

1. In applicazione dell'art. 27 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006 il soggetto proponente presenta all'autorità competente per la VIA un'istanza corredata dalla documentazione di cui all’articolo 7 bis, comma 1.
2. L'autorità competente per la VIA cura gli adempimenti di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006.
3. La Regione partecipa alla conferenza di servizi indetta dall’autorità competente per la VIA con il proprio rappresentante unico individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 26 bis della l.r. 40/2009. Ai fini della formazione della posizione unica regionale si applica quanto previsto dall'articolo 26 ter, comma 3, della l.r. 40/2009.
4. In applicazione dell'articolo 7 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006, gli enti parco regionali ed i comuni, assicurano, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, la separatezza delle funzioni confliggenti in relazione allo svolgimento dei procedimenti di VIA di propria competenza.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 9 .

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Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.