Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R
Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 . (1)
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017
Art. 11
Criteri per la valutazione delle modifiche ai fini delle procedure di VIA
1. Si considerano in ogni caso non sostanziali ai fini delle procedure di VIA, le modifiche relative ai progetti concernenti:
a) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili (BAT) ed alle disposizioni normative di settore, fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006; (16)
b) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle prescrizioni degli organi di controllo, in materia di ambiente, tutela della salute e della sicurezza della popolazione e dei lavoratori, fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. (17)
Note del Redattore:
Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.