Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R
Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 . (1)
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 65 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e nel rispetto della legislazione statale di riferimento, disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione dei procedimenti, le modalità di attuazione delle procedure del titolo III della medesima legge e dei connessi adempimenti tecnico amministrativi con riferimento:
a) alle modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27 bis del del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010; (7)
b) al coordinamento degli adempimenti tecnico-istruttori per la valutazione della sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche relative a progetti sottoposti alle procedure di VIA e concernenti:
1) installazioni soggette ad AIA ai sensi dell'articolo 29 bis e seguenti
del d.lgs. 152/2006 ;

2) impianti di smaltimento e recupero rifiuti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del decreto medesimo, non ricadenti in AIA;
3) impianti soggetti ad AUA ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'
articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 );



c) ad indirizzi applicativi in materia di procedimenti di valutazione di cui all'articolo 43 comma 6 della l.r. 10/2010 . (8)
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non trovano applicazione per i progetti ricadenti nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità, in relazione ai quali il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all’esercizio del progetto non può essere adottato fino all'adozione del provvedimento di esclusione dalla VIA. (9)
Note del Redattore:
Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.