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Regolamento 29 marzo 2017, n. 14/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana ”)

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 7
Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande. Modifiche all’articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. Il comma 3 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
"
3. I prodotti certificati toscani utilizzabili sono:
a) i prodotti a denominazione d’origine protetta (DOP) della Toscana;
b) i prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) della Toscana;
c) i prodotti a marchio Agriqualità della Toscana;
d) i prodotti biologici di aziende della Toscana;
e) i prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana;
f) i vini a denominazione d’origine (DO) della Toscana.
”.
2. Nel comma 5 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 le parole “
insieme al prezzo delle pietanze
” sono soppresse.
3. Il comma 6 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
6. Per il completamento delle pietanze possono essere utilizzati:
a) gli ingredienti complementari essenziali, quali spezie, coloniali e altri non ottenibili in Toscana;
b) i prodotti necessari per le pietanze di uso comune dell’ospitalità e della cucina tradizionale toscana, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della
somministrazione di alimenti e bevande;
c) i prodotti e gli ingredienti di difficile reperimento in ambito regionale, anche per particolari condizioni meteo-climatiche, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.