Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R
Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Visto il

Visto il



Vista la

Visto il

Visto il



Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”) e, in particolare, l’articolo 76 bis che demanda ad un regolamento la disciplina delle modalità di attuazione delle procedure di AIA e di AUA;
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera i) che demanda ad un regolamento regionale la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e con particolare riferimento, tra l’altro, ai criteri e alle modalità per l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza;
Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, lettera a);
Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) e, in particolare, l’articolo 16 che demanda ad un regolamento regionale la disciplina delle modalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni all’emissione in atmosfera;
Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 31 gennaio 2017, n.59;
Visto il parere (favorevole) della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 22 febbraio 2017;
Visto il parere (favorevole) del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;
Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n.5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 249;
Considerato quanto segue:
1. la l.r. 22/2015 ha disposto il riordino delle funzioni svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, della l.r. citata, per quanto qui interessa, ha stabilito che si debba provvedere alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi;
2. occorre dettare disposizioni uniformi per l’esercizio delle funzioni regionali, con l’obiettivo di semplificare e coordinare lo sviluppo del procedimento;
3. di accogliere tutte le osservazioni della IV Commissione consiliare, espresse nella seduta del 22 febbraio 2017 adeguando, di conseguenza le disposizioni del regolamento;
Si approva il presente regolamento:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.