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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 4
Coordinamento delle attività di supporto tecnico alle strutture regionali
1. Al fine di razionalizzare le attività di supporto tecnico - scientifico alle strutture regionali competenti in materia di rifiuti, di AUA e di AIA, la Giunta regionale, con deliberazione:
a) individua le modalità organizzative per l'acquisizione dei contributi istruttori e delle valutazioni tecniche delle strutture regionali interessate e degli enti strumentali regionali;
b) istituisce specifici tavoli di coordinamento tecnico, cui partecipano l'ARPAT e le AUSL competenti, ai fini di uniformare le modalità e i tempi delle rispettive attività di supporto, anche mediante la definizione di modelli standardizzati di pareri e valutazioni tecniche.
2. Ai tavoli di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) possono partecipare il gestore del servizio idrico integrato ed il gestore degli impianti di cui all'articolo 13 bis della l.r 20/2006 per le attività di collaborazione alle funzioni in materia di scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento).
3. Ai tavoli di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) convocati per la materia dei rifiuti possono partecipare oltre che le strutture regionali interessate, anche gli enti strumentali regionali interessati e i gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.