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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 17
Attività sperimentali
1. Nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 211 del d.lgs.152/2006 e dell'articolo 18 della l.r. 25/1998 , la struttura regionale competente può autorizzare impianti ed attività sperimentali non previste dal piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, purché non interferenti con le previsioni dettate da tale piano, e sempre che siano finalizzate alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica ed economica di tecnologie o di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.
2. Gli impianti e le attività sperimentali soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1 sono, esclusivamente, quelli caratterizzati da una tecnologia oppure da un sistema tecnico in fase prototipale, rispetto ai quali siano necessarie verifiche attuali in ordine alla fattibilità tecnica e ambientale.
3. Ai sensi del comma 2, il carattere di sperimentalità delle attività soggette all'autorizzazione può, in particolare, riferirsi alla tecnologia proposta, al processo, alle matrici coinvolte nel processo stesso, al prodotto finale.
4. Il carattere di sperimentalità è in ogni caso escluso con riferimento alle tecnologie mature, a quelle già sperimentate e, comunque, alle tecnologie già disponibili sul mercato.
5. Il soggetto interessato trasmette istanza al SUAP, allegando una relazione dalla quale risultino:
a) l’obiettivo della sperimentazione;
b) gli elementi di novità del processo proposto;
c) il piano di monitoraggio teso a valutare gli effetti sulle matrici ambientali, nonché sul buon andamento del processo.
6. Acquisiti i pareri, nullaosta, o atti di assenso comunque necessari, tra cui, in particolare, quelli dell’ARPAT e della ASL territorialmente competente, la struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione, entro 75 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. All’acquisizione degli atti necessari, la struttura regionale competente può provvedere anche mediante apposita conferenza di servizi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.