Menù di navigazione

Regolamento 6 marzo 2017, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 56 , comma 5 (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 27.

, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 27.

.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 8 marzo 2017

Art. 3
1. La base informativa territoriale regionale (BIT) di cui all’articolo 55 della l.r. 65/2014 è costituita, oltre che dai dati di base derivanti dall’attività di telerilevamento, anche dalle componenti informative indicate ai commi 2 e 3 e dai relativi metadati di documentazione indicati all’articolo 5. (11)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 31.

2. La Regione provvede alla realizzazione delle basi informative di cui all’articolo 55, comma 4, lettere a) e b), della l.r. 65/2014. (11)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 31.

3. La Regione e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ciascuno per la propria competenza, provvedono alla realizzazione delle altre basi informative e tematiche di interesse generale sullo stato delle componenti del patrimonio territoriale e le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e degli atti di governo del territorio.
4. Ai fini del loro inserimento nella BIT (10)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 31.

, le basi informative tematiche di cui al comma 3 sono redatte con riferimento alla base topografica ufficiale regionale, di norma alle scale 1:10.000 e 1:2.000, e si caratterizzano per i seguenti aspetti:
a) sono previste da normative regionali e sono di competenza istituzionale degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, anche se realizzate da agenzie, consorzi, aziende da essi partecipate; ovvero, se non previste da normative, rivestono un interesse pubblico generale;
b) sono documentate secondo standard comuni, sulla base di quanto previsto al successivo articolo 5;
c) sono condivise secondo le regole tecniche previste al successivo articolo 6.
5. La Regione, le province, la città metropolitana, i comuni e le unioni di comuni, ciascuno per il proprio livello di competenza, conferiscono le basi informative nel sistema regionale (12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 31.

nonchè i dati funzionali al monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ed in particolare:
a) i dati funzionali necessari a verificare e monitorare il perseguimento degli obiettivi di cui al Titolo I, capo I della l.r. 65/2014 ;
b) i dati funzionali necessari a verificare gli effetti degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica sul patrimonio territoriale regionale, composto dalle strutture idro-geomorfologica, ecosistemica, insediativa, agro-forestale e dal patrimonio culturale.
6. Ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della l.r.65/2014 , i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, conferiscono al sistema regionale (10)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 31.

i dati necessari al monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica secondo le modalità previste dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 2.
7. Gli archivi di dati territoriali, acquisiti in licenza da fornitori esterni, possono essere inseriti nella BIT (10)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 31.

se ne è garantita la libera consultazione pubblica tramite servizi di rete e la cessione in copia gratuita a favore degli enti di cui all’articolo 2, comma 1.
8. La Regione stipula accordi per acquisire dati territoriali, relativi al territorio toscano, di competenza di enti pubblici di livello nazionale e provvede alle eventuali attività di elaborazione e armonizzazione necessarie ai fini del loro inserimento nella BIT (10)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 31.

.
9. La Regione promuove accordi con altre regioni o enti pubblici per acquisire e armonizzare archivi di dati territoriali di interesse comune relativi ad ambiti interregionali, al fine di favorirne l’integrazione e l’interoperabilità con la BIT (10)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 31.

.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 30 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.