Menù di navigazione

Regolamento 6 marzo 2017, n. 6/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di riordino istituzionale.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 8 marzo 2017

Art. 2
Sospensione dell'accreditamento. Modifiche all'articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 7 dell'articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
7. La sospensione dell’accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell’accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell’ambito dei controlli di propria competenza.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.