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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I- Oggetto e definizioni
Art. 1- Oggetto
Art. 2- Definizioni
chudere cartella CAPO II- Garante dell'informazione e della partecipazione
Art. 3- Istituzione e individuazione dei garanti dell’informazione e della partecipazione
Art. 4- Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione
Art. 5- Rapporto dei garanti con il garante regionale
chudere cartella CAPO III- II garante regionale della informazione e della partecipazione
Art. 6- Nomina del garante regionale
Art. 7- Durata dell'incarico
Art. 8- Sede e ufficio del garante
Art. 9- Funzioni del garante regionale per gli atti di governo del territorio di competenza regionale
Art. 10- Funzioni del garante regionale di collaborazione e supporto agli altri garanti
Art. 11- Conferenza dei garanti
Art. 12- Monitoraggio del garante regionale
Art. 13- Rapporto del Garante regionale con l'Autorità della partecipazione
chudere cartella CAPO IV- Informazione e partecipazione
Art. 14- Raccordo con la l.r. 10/2010 e con la l.r. 1/2015
Art. 15- Forme e modalità dell'informazione della partecipazione
Art. 16- Livelli prestazionali
Art. 17- Linee guida
chudere cartella CAPO V- Disposizioni finali e transitorie
Art. 18- Disposizioni transitorie
Art. 19- Entrata in vigore
Art. 20- Abrogazioni

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.