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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6 della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare, gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40;

Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 13 ottobre 2016;

Visti i pareri della competente struttura di cui all’articolo 17, commi 4 e 5 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta del 11 gennaio 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, formulato ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 16 gennaio 2017;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 5 dicembre 2016, n.1230 con la quale è stato adottato lo schema di regolamento;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2017, n. 78;


Considerato che:


1. è necessario disciplinare le funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione per assicurare l’informazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di competenza della Regione, delle province, della Città metropolitana o dei comuni;


2. in attuazione di quanto previsto nell’articolo 36, comma 2 della l.r.65/2014 , è necessario fissare livelli prestazionali di informazione e partecipazione, uniformi su tutto il territorio regionale nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio;


3. è necessario disciplinare le modalità di monitoraggio dell’attività dei garanti dei comuni, delle province e della città metropolitana, da parte del garante regionale;


4. è necessario garantire la collaborazione e il sostegno del garante regionale ai garanti delle province, della Città metropolitana e dei comuni;


5. è necessario disciplinare il raccordo tra i procedimenti partecipativi previsti da altre leggi regionali con le modalità di informazione e partecipazione disciplinate dalla l.r. 65/2014 e dal presente regolamento;


5. è necessario precisare che le disposizioni del regolamento si riferiscono solo ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore, mentre a quelli già in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore al momento del loro avvio;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.