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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 8
- Sede e ufficio del garante
1. L'ufficio del garante regionale ha sede presso la struttura regionale competente in materia di governo del territorio.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il garante regionale si avvale del personale assegnato dalla Regione. Il garante regionale può avvalersi anche della collaborazione di altre strutture regionali, in base alle esigenze legate all’esercizio delle sue funzioni.
3. Nel caso di cui al comma 2, il garante attiva la collaborazione delle strutture regionali mediante comunicazione al direttore della struttura regionale competente in materia di governo del territorio e al direttore dell’altra struttura regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.