Regolamento 24 agosto 2016, n. 62/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016
Art. 7
Inserimento del capo III bis nel d.p.g.r. 41/R/2004. Interventi progettati oppure realizzati dalla Regione
1. Dopo il capo III del d.p.g.r. 41/R/2004, è inserito il seguente capo
“
Capo III bis - Interventi progettati oppure realizzati dalla Regione
Art. 9 bis - Responsabile unico del procedimento
1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) degli interventi di competenza della Regione sulle strade è nominato con decreto del direttore della direzione regionale competente.
Art. 9 ter - Disposizioni per l’approvazione dei progetti
1. La conferenza di servizi sul progetto di fattibilità di cui dell'
articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), per gli interventi sulle strade di competenza regionale è convocata ai sensi dell'
articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).
Art. 9 - quater Verifica dei livelli di progettazione
1. L’attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione è svolta mediante un gruppo di verifica, nominato con decreto del direttore regionale competente.
2. I componenti il gruppo di verifica non devono aver svolto la funzione di progettazione.
3. Le attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione sono svolte secondo quanto disciplinato dalla legislazione nazionale. Con decreto del direttore della struttura regionale competente sono approvati gli elenchi che indicano gli elementi oggetto di verifica.
Art. 9 quinquies - Modifiche di contratti di appalto
1. Qualora sia necessario procedere a modifiche dei contratti di appalto in corso di validità nonché a varianti ai sensi dell’
articolo 106 del d.lgs. 50/2016 , che comportano un aumento dell’importo contrattualizzato, attraverso la delibera di attuazione del PRIIM di cui all'
articolo 4 della l.r.55/2011 di rimodulazione dell'intervento, si verifica:
a) la coerenza della modifica proposta ai criteri del PRIIM e ai criteri per l’inserimento dell’intervento nell’ambito della programmazione pluriennale delle opere pubbliche regionali;
b) la coerenza della modifica alle finalità dell’intervento richiamate negli atti di programmazione regionali.
Art. 9 sexies - Cautele per l’attuazione degli interventi
1. Qualora, relativamente ad un intervento sulle strade regionali, l’impresa aggiudicataria iscriva sui libri contabili riserve per una cifra superiore a 100.000,00 euro, il dirigente competente ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di programmazione che provvede alle prime valutazioni relative al contenzioso.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.