Regolamento 24 agosto 2016, n. 62/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016
Art. 15
Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 41/R/2004. Criteri per la determinazione dei canoni
1. Al comma 1 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 41/R/2004 dopo la parola“
le province
” sono inserite le seguenti: “e la Città metropolitana
”.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 41/R/2004 è inserito il seguente:
“
3 bis. I proventi derivanti dalle attività disciplinate dal presente articolo sono destinati a coprire le esigenze ulteriori, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale per la manutenzione delle strade regionali, ai sensi dell’
articolo 23 della l.r.88/1998 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.