Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al
d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 76
Decadenza
1. Il settore competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può dichiarare previa diffida la decadenza della concessione (1) nei di casi di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933 ed in particolare per:
a) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
c) la subconcessione a terzi;
d) il non uso protratto per tre anni della concessione;
e) la mancata costituzione della garanzia, nei casi di cui agli articoli (1)62, comma 5, e 63, comma 3.
2. Costituisce altresì ipotesi di decadenza l'inosservanza degli elementi di cui agli articoli 4 e 5 (59) del presente regolamento nonché degli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove non ricadenti nella precedente casistica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.