Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 59 bis
Uso della captazione (42)
1. Il concessionario può far uso dell’acqua a far data dal ricevimento del provvedimento di concessione, nel caso di prelievo da acque sotterranee, e a far data del ricevimento del provvedimento di presa d’atto di cui all’articolo 59, comma 3, nel caso di prelievo di acque superficiali.
2. In caso di accertata e urgente necessità derivante da ragioni di interesse pubblico generale o per consentire la verifica della regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, il settore competente, può autorizzare per un periodo transitorio e per quantativi limitati di risorsa:
a) il prelievo di acque sotterranee, in pendenza del provvedimento di concessione, a condizione che sia presentata la relazione tecnica di cui all’articolo 51, comma, 5;
b) il prelievo di acqua superficiale in pendenza del provvedimento di presa d’atto di cui all’articolo 59, comma 3 a condizione che sia stata presentata la relazione di regolare esecuzione di cui al medesimo articolo 59, comma 2, lettera a).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.