Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 14
Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione (15)
1. Sono parametri di riferimento per il calcolo del canone il canone fisso (CF) e il canone variabile (CV), come definiti all'articolo 2, comma 1, rispettivamente alle lettere c ter) e c quater) E’ altresì parametro di riferimento la portata media annua di concessione (PMA), come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c quinquies), espressa in litri secondo.
2. Il CF ed il CV sono determinati per ogni singola categoria d’uso, tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, come definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformità a quanto previsto all'articolo 12 della l.r. 80/2015, anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi.
3. L’importo del canone di concessione è così definito:
Canone di concessione annuo = CF + CV X PMA.
4. Con riferimento alla categoria d’uso idroelettrico:
a) il CV è determinato in base alla potenza nominale media di concessione in luogo della PMA;
b) Il CF ed il CV assumono valori diversi, progressivi, in base a fasce di potenza nominale media richiesta.
5. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente, è applicato il il CV di importo più elevato.
6. Nel caso di concessione per utilizzo sostitutivo di cui all’articolo 80, il canone variabile è commisurato al periodo di utilizzo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.